Articolo aggiunto dall’art. 7, del D.L. 08/04/1974, n. 95 (L. 07/06/1974, n. 216); modificato dall’art. 15, del D.P.R. 10/02/1986, n. 30; dall’art. 19, comma 1, del D. Leg.vo 16/01/1991, n. 22 e, successivamente, abrogato dall’art. 214, comma 1, del D. Leg.vo 24/02/1998, n. 58.

In seguito, l’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha sostituito l’intero Capo V comprendente gli articoli da 2325 a 2461 con l’attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2369-bis. - Assemblea straordinaria in terza convocazione

L’assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2366 è ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l’atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell’art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.”

Dalla redazione