Articolo sostituito dall’art. 1, della L. 05/06/1967, n. 431.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 19/05/1988, n. 557 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Successivamente, la Sent. Corte Cost. 20/07/2004, n. 245 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l’adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall’adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.

Dalla redazione