N1075 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 02/02/2002, n. 24 e, successivamente, abrogato dall’art. 146, comma 1, del D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206, così recitava:

“Art. 1519-octies. - Carattere imperativo delle disposizioni

È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.”

Dalla redazione