Articolo sostituito dall’art. 123, della L. 19/05/1975, n. 151 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 10, della L. 10/12/2012, n. 219, così recitava:

“Art. 281. - Divieto di legittimazione

Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.”

Dalla redazione