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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 25/11/2011, n. 26
L. R. Veneto 25/11/2011, n. 26
- L.R. 23/12/2019, n. 53
- L.R. 21/12/2018, n. 46
- L.R. 08/08/2017, n. 22
- L.R. 07/11/2013, n. 27
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienz |
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Art. 2 - Oggetto1. La presente legge definisce le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione d |
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Art. 3 - Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l’Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i propri organi, nell’ambito delle rispettiv |
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TITOLO II - Partecipazione regionale alla formazione del diritto dell’Unione europea |
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Art. 4 - Partecipazione mediante la formulazione di osservazioni al Governo1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione istituzionale volta all’affermazione unitaria degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell’Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel rispetto della normativa statale vigente. |
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Art. 5 - Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, ve |
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TITOLO III - Partecipazione regionale all’attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione europea |
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Art. 6 - Sessione europea del Consiglio regionale1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare: a) il disegno di legge regionale europea, di cui all’articolo 8; b) il programma legislativo annuale della Commissione europea; |
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Art. 7 - Rapporto sugli affari europei1. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell’Unione europea, che indica: a) lo stato di avanzamento degli interve |
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Art. 8 - La legge regionale europea1. La Regione assicura l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea e l’attuazione delle politiche europee attraverso l’emanazione di una legge regionale europea annuale, che: a) recepisce “e attua” N1 gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l’attuazione dei regolamenti; b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e delle decisio |
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Art. 9 - Programmazione regionale sulle politiche europee1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall’Unione europea nell’ambito delle materie di propria competenza. |
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Art. 10 - Informazione sulle politiche europee1. La Regione fornisce supporto al sistema della programmazione di cui all’articolo 9, rendendo accessibile ai citta |
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Art. 11 - Impugnazione di atti normativi europei1. Qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell’Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta |
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Art. 12 - Aiuti di Stato01. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107,108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato. N10 1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all’obbligo di notifica o comunicazione |
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Art. 12 bis - Procedure di recupero1. |
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Art. 12 ter - Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione1. In caso di violazione della normativa e |
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TITOLO IV - Relazioni con istituzioni e organismi europei |
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Art. 13 - Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di concertazione interistituzionale: a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale; b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un proprio delegato, quale componente della delegazione italiana che part |
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Art. 14 - Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento, da parte delle competenti strutture, delle seguenti funzioni: a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale; b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rapp |
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Art. 15 - Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo1. Al fine di rafforzare la coesione e l’integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associa |
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TITOLO V - Disposizioni organizzative e finali |
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Art. 16 - Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare: a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente; b) le modalità della verifica del rispetto del principi |
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Art. 17 - Monitoraggio sull’attuazione della legge1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la commissione consiliare co |
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Art. 18 - Norma finanziaria1. Dall’applicazione della presente legge non possono derivare a carico del bilancio regionale oneri aggiuntivi risp |
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Art. 19 - Abrogazioni1. È abrogata la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 “Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari”. |
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