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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 29/01/2024, n. 1
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Art. 1 - (Modificazione all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge r |
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Art. 2 - (Modificazione all’articolo 2 della l.r. 17/2016)1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 17/2016 è sostitu |
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Art. 3 - (Modificazioni all’articolo 4 della l.r. 17/2016)1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4 - (Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 5 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’effettuazione di investimenti materiali o immateriali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 7-bis, al fine di conseguire uno o più dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l’investimento in questione incrementi il livello minimo previsto dalle disposizioni eurounitarie vigenti nelle predette materie; c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiario, l’efficienza energetica, l’approvvigionamento di ener |
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Art. 5 - (Modificazioni all’articolo 6 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 6 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: “sotto forma di mutui a tasso agevolato” sono inserite le seguenti: “e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 6-bis”; b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “d) i c |
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Art. 6 - (Modificazioni all’articolo 7 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 7 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produttività e della qualità, nonché il miglioramento dell’ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’acquacoltura, aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto fino alle intensità massime di aiuto di cui al comma 5, per l’effettuazione dei seguenti interventi, relativi all’attività di allevamento: a) investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; b) diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate; c) ammodernamento delle |
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Art. 7 - (Inserimento dell’articolo 7-bis nella l.r. 17/2016)1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 17/2016, come modificato dall’articolo 6, è inserito il seguente: “Art. 7-bis - (Aiuti per la promozione di nuovi operatori che praticano l’acquacoltura sostenibile) 1. Al fine di promuovere l’avvio di nuove PMI, operanti sul territorio reg |
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Art. 8 - (Modificazioni all’articolo 9 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 9 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al capoverso del comma 1, dopo le parole: “anche per il tramite delle associazioni di allevatori” sono inserite le seguenti: “, cui vengono trasferite le risorse necessarie”; b) alla lettera d) del comma 1, le parole: “in alternativa a quanto previsto dalla lettera c),” sono soppresse; c) dopo la |
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Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 17/2016)1. L’articolo 10 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 10 - (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione agricola primaria) 1. Al fine di consentire alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produz |
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Art. 10 - (Modificazioni all’articolo 10-bis della l.r. 17/2016)1. All’articolo 10-bis della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 12 - (Inserimento dell’articolo 10-quater nella l.r. 17/2016)1. Dopo l’articolo 10-ter, come modificato dall’articolo 11, è inserito il seguente: “Art. 10-quater - (Aiuti per i danni causati dalle calamità naturali) 1. |
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Art. 13 - (Inserimento dell’articolo 10-quinquies nella l.r. 17/2016)1. Dopo l’articolo 10-quater, come inserito dall’articolo 12, è inserito il seguente: “Art. 10-quinquies - (Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a compensare i relativi danni) 1. Al fine di compensare le PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, per i costi della prevenzione, del controllo e de |
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Art. 14 - (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 17/2016)1. L’articolo 11 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 11 - (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo) 1. Al fine di garantire il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, possono essere concessi alle PMI, ivi compresi i membri della famiglia rurale, operanti sul territorio regionale nel medesimo settore, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non compo |
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Art. 15 - (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 17/2016)1. L’articolo 12 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 12 - (Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo) 1. Al fine di conseguire il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali, nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, aiuti in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, per consulenze relative ad almeno un obiettivo specifico di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e attinenti ad almeno uno dei seguenti ambiti: a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) 2021/2115; |
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Art. 16 - (Inserimento dell’articolo 12-bis nella l.r. 17/2016)1. Dopo l’articolo 12, come sostituito dall’articolo 15, è inserito il seguente: “Art. 12-bis - (Aiuti per servizi di sostituzione nell’impresa agricola) 1. Alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della prod |
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Art. 17 - (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 17/2016)1. L’articolo 13 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente: “Art. 13 - (Aiuti per spese di funzionamento nel settore agricolo) |
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Art. 18 - (Modificazione all’articolo 14 della l.r. 17/2016)1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 17/2016 è sostit |
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Art. 19 - (Modificazione all’articolo 15 della l.r. 17/2016)1. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 17/2016 è sostit |
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Art. 20 - (Modificazioni all’articolo 17 della l.r. 17/2016)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 17/2 |
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Art. 21 - (Inserimento dell’articolo 17-bis nella l.r. 17/2016)1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 17/2016, come modificato dall’articolo 20, è inserito il seguente: |
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Art. 22 - (Modificazioni all’articolo 18 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 18 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli nonché un miglior approvvigionamento ed efficienta |
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Art. 23 - (Modificazione all’articolo 19 della l.r. 17/2016)1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 17/201 |
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Art. 24 - (Modificazioni all’articolo 20 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 20 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine della corretta determinazione degli aiuti di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, e 19, commi 1, lettera b), e 2, le relative domande di finanziamento devono essere corredate di una dichiarazione, redatta secondo apposito modello approvato con la deliberaz |
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Art. 25 - (Modificazioni all’articolo 21 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 21 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: “lettere a), d) ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “d) ed e)”; |
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Art. 26. - (Modificazioni all’articolo 23 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 23 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Una revoca in misura proporzionale può, in |
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Art. 27 - (Modificazione all’articolo 26 della l.r. 17/2016)1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 17/2016, le parol |
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Art. 28 - (Modificazioni all’articolo 28 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 28 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 29 - (Modificazioni all’articolo 29 della l.r. 17/2016)1. All’articolo 29 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 30 - (Modificazioni all’articolo 31 della l.r. 17/2016)1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 17/2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: |
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Art. 31 - (Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19)1. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 6 della legge reg |
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Art. 32 - (Disposizioni transitorie)1. Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 17/2016, come modificati dagli articoli 4 e 5 della presente legge, presentate prima del 30 giugno 2023 e non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finanziate ai sensi dei medesimi articoli in via prioritaria rispetto alle nuove domande di aiuto. |
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Art. 33 - (Disposizioni di coordinamento)1. Le espressioni: “regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014”, ovunque ricorrano nella l.r. |
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Art. 34 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 17/2016: |
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Art. 35 - (Disposizioni finanziarie)1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in euro 4.445.000 per il 2024 e annui euro 4.475.000 a decorrere dal 2025. 2. L’onere di cui al comma 1, fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare): a) nel Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.440.000 nel 2024 e annui euro 1.470.00 |
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Art. 36 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bolle |
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