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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Umbria 12/07/2023, n. 4
Regolam. R. Umbria 12/07/2023, n. 4
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Art. 1 - Modifica all'articolo 21. All'alinea del comma 1, dell'articolo 2 del Reg. reg. 17 dicem |
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Art. 2 - Modifica all'articolo 3Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del Reg. reg. 7/2002 le parole: "metri 5,5" sono sostituite dalle seguenti: "metri 6". |
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Art. 3 - Inserimento dell'articolo 3-bis1. Dopo l'articolo 3 del Reg. reg. 7/2002 è inserito il seguente: "Art. 3-bis (Casi di esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco) 1. Sono esonerati dagli interventi compensativi di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 28/2001, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, i seguenti interventi: a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 |
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Art. 4 - Integrazioni all'articolo 6Al comma 1 dell'articolo 6 del Reg. reg. 7/2002 le parole: "non superiore a cinque anni" sono sostituite dall |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 71. Il comma 1 dell'articolo 7 del Reg. reg. 7/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 8.1. L'art. 8 del Reg. reg. 7/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Piano forestale di indirizzo territoriale) 1. Il piano forestale di indirizzo territoriale, di seguito denominato PFIT, di cui all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 34/2018 e del relativo decreto interministeriale n. 563765/2021, può essere predisposto nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o amministrative; ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei Comuni interessati. 2. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del Programma forestale regionale ed è finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e all'organizzazione delle attività necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione forestale sostenibile, nonché a favorire il coordinamento dei piani di gestione forestale di cui all'articolo 7 o degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6. 3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata e collettiva e |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 141. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 del Reg. reg. 7/2 |
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Art. 8 - Modifica all'articolo 19-bis1. Al comma 1 dell'articolo 19-bis del Reg. reg. 7/2002 le pa |
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Art. 9 - Integrazione all'articolo 341. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 del Reg. reg. 7/2002, è inserito il seguente: |
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Art. 11 - Modifica all'articolo 431. Al comma 3 dell'articolo 43 del Reg. reg. 7/2002 le parole |
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Art. 12 - Inserimento dell'articolo 60-bis1. Dopo l'articolo 60 del Reg. reg. 7/2002 è inserito il seguente: |
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Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 751. L'art. 75 del Reg. reg. 7/2002 è sostituito dal seguente: "Art. 75 (Classificazione) 1. La viabilità forestale e silvo-pastorale, in recepimento del decreto interministeriale n. 563734/2021, viene concepita con un approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo periodo e viene differenziata in tre macrocategorie: a) viabilità principale; b) viabilità secondaria; c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo. 2. La viabilità principale è formata da una rete permanente di strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e, quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non asfaltato, anche dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilità e la regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la conservazione del piano |
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Art. 14 - Inserimento dell'articolo 76-bis1. Dopo l'art. 76 del Reg. reg. 7/2002 è aggiunto il seguente: "Art. 76-bis (Criteri progettuali e procedurali) 1. La progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente, in re |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 771. Alla rubrica dell'articolo 77 del Reg. reg. 7/2002, le par |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 79Alla rubrica dell'articolo 79 del Reg. reg. 7/2002, le parole |
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Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 801. L'art. 80 del Reg. reg. 7/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 821. Alla rubrica dell'articolo 82 del Reg. reg. 7/2002 le paro |
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Art. 19 - Abrogazione dell'articolo 901. L'articolo 90 del Reg. reg. 7/2002 è abrogato. |
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Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 911. L'articolo 91 del Reg. reg. 7/2002 è sostituito dal seguente: |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 921. Al comma 3, dell'articolo 92 del Reg. reg. 7/2002, dopo le |
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Art. 22 - Integrazione all'articolo 92-bis1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 92-bis del Reg. reg. |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 931. Il comma 2 dell'articolo 93 del Reg. reg. 7/2002 è sostit |
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Art. 24 - Modifica all'articolo 951. Al comma 2 dell'articolo 95 del Reg. reg. 7/2002 le parole |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 961. Il comma 1 dell'articolo 96 del Reg. reg. 7/2002 è sostituito dal seguente: "1. La raccolta di s |
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Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 971. L'articolo 97 del Reg. reg. 7/2002 è sostituito dal segue |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 981. La rubrica dell'articolo 98 del Reg. reg. 7/2002 è sostit |
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Art. 28 - Abrogazione dell'articolo 991. L'articolo 99 del Reg. reg. 7/2002 è abrogato. |
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Art. 29 - Modifica all'articolo 1001. Al comma 1 dell'articolo 100 del Reg. reg. 7/2002 le parol |
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Art. 30 - Integrazione all'articolo 1021. Al comma 7-bis dell'articolo 102 del Reg. reg. 7/2002 dopo |
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Art. 31 - Inserimento dell'articolo 103-bis1. Dopo l'art. 103 del Reg. reg. 7/2002 è aggiunto il seguente: "Art. 103-bis (Albo delle imprese forestali ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 34/2018) 1. Possono iscriversi alla sezione dell'elenco denominata Albo delle imprese forestali di cui all'articolo 9, comma 4-bis, della L.R. 28/2001 le imprese che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi: a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 34/2018; b) sono iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'esercizio di attività di gestione forestale, come definite all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 34/2018, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali, codice ATECO 02"; c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazio |
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Art. 32 - Modifiche e integrazioni all'articolo 111-bis1. La rubrica dell'articolo 111-bis del Reg. reg. 7/2002 è s |
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Art. 33 - Norme transitorie1. Le disposizioni in materia di struttura e contenuti del piano di gestione forestale di cui agli articoli 5 e 34 del presente regolamento, modificative dell'articolo 7 e degli allegati D, E ed F del Reg. reg. 7/2002, non si applicano ai piani di gestione forestale in corso di redazione all'entrata in vigore del presente regolamento e comunque non prima del 1° ottobre 2023 |
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Art. 34 - Soppressione e sostituzione allegati1. Gli allegati N e Q del Reg. reg. 7/2002 sono soppressi. 2. Gli allegati D, E ed F del Reg. reg. 7/2002 sono sostituiti dai seguenti: "ALLEGATO D - Struttura e contenuti del piano pluriennale di tagli o strumento equivalente al PGF (PPT) Lo strumento equivalente al PGF è costituito almeno dai documenti di seguito descritti: a) relazione, che fornisce la descrizione del patrimonio forestale oggetto di pianificazione, definisce gli obiettivi della gestione, presenta le modalità metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, indicando, ove necessario, la compartimentazione della superficie nelle unità di base della pianificazione forestale; b) prospetto degli interventi selvicolturali, in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validità dello strumento equivalente al PGF, la località e la superficie oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa che si prevede di asportare; 3. Lo strumento equivalente al PGF è corredato almeno dalla seguente cartografia in formato digitale, conformemente al modello degli Strati informativi su allestimento cartografico regionale di riferimento previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, costruita nel rispetto delle norme tecniche approvate con Decreto del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (prot. n. 64807 del 9/02/2023): a) carta catastale delle proprietà; b) carta degli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validità dello strumento equivalente al PGF; c) carta delle eventuali unità di base della pianificazione e della viabilità permanente.
ALLEGATO E - Struttura e contenuti del piano di gestione forestale (PGF) Il PGF è costituito almeno dai documenti di seguito descritti: a) relazione: documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unità base della pianificazione forestale quali la formazione delle particelle forestali e delle eventuali unità sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali, nonché viene fornita la definizione delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le modalità metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, nonché gli eventuali miglioramenti e interventi strutturali e infrastrutturali programmati nel periodo di validità del Piano; b) prospetto delle unità di base della pianificazione, registro particellare, database in cui viene riportata la descrizione delle unità di base, particelle o sezioni forestali, delimitate all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella forestale vengono indicati: b.1) codice alfanumerico identificativo; b.2) superficie totale e superficie a bosco; b.3) accessibilità, classificata in: a) ben servita; b) scarsamente servita; c) non servita, secondo i parametri riportati al punto 4 lettera c); b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione prevalente: b.4.a) pro |
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