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Regolam. R. Umbria 17/12/2002, n. 7

Regolamento di attuazione della L.R. 19 novembre 2001, n. 28.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
-
L.R. 04/11/2024, n. 25
-
Regolam. R. 12/07/2023, n. 4
-
Deliberaz. G.R. 10/11/2021, n. 1093
- Reg. R. 04/11/2013, n. 4
- Reg. R. 16/07/2012, n. 11
-
Delib. G.R. 03/09/2008, n. 1093
- Delib. G.R. 01/10/2007, n. 1551
- Delib. G.R. 05/07/2006, n. 1161
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TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, con riferimento alla stessa legge regionale, stabilisce ed individua:

a) gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni relativamente alle materie indicate all'articolo 8, comma 2;

b) le specifiche tecniche di cui all'articolo 9, comma 2, relativamente alle ditte boschive e la disciplina di cui all'articolo 9, comma 3;

c)

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TITOLO II -NORME DI TUTELA FORESTALE
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CAPO I - NORME GENERALI
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Art. 2. (Finalità)

1. Gli interventi selvicolturali di cui al presente titolo tendono ad assicurare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione del Programma forestale regionale e dell'

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Art. 3. (Specificazioni per la definizione di bosco)

1. Ai fini della definizione di bosco di cui all'articolo 5 della l.r. 28/2001 sono stabiliti le seguenti specificazioni e parametri tecnici:

a) per la verifica del limite di copertura arborea forestale del venti per cento stabilito all'

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Art. 3-bis. (Casi di esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco)

1. Sono esonerati dagli interventi compensativi di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 28/2001, ferme restando le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, i seguenti interventi:

a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, solo qualora ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, parchi na

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Art. 4. (Norme generali per la realizzazione di interventi selvicolturali)

1. Per gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata minore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato dal presente regolamento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme a quanto indicato all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

2. Gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata maggiore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato nel presente regolamento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conf

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CAPO II - PROGETTO DI TAGLIO E PIANIFICAZIONE
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Art. 5. (Progetto di taglio)

1. Il progetto di taglio deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'allegato C.

2. Nei boschi di alto fusto le piante che si intendono abbattere devono essere contrassegnate sull’intera superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale.

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Art. 6. (Piano pluriennale di taglio)

1. I privati proprietari o possessori di boschi possono presentare in sostituzione del progetto di taglio di cui all'articolo 5 un Piano pluriennale dei tagli (PPT), redatto in conformità alle norme del presente regolamento, avente validità compresa fra cinque e dieci anni, concernente le utilizzazioni annuali, anche riferite ad annualità non consecutive, che intendono effettuare in tale arco di tempo. N117

1-bis. I piani pluriennali dei tagli di cui al comma 1, sono strumenti equiva

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Art. 7. (Piano di gestione forestale)

1. Il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 34/2018 e del decreto interministeriale n. 563765/2021, è redatto a scala aziendale o di più aziende riunite tra loro anche solo a fini pianificatori e rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PGF è redatto sulla base dei principi, criteri e metodi propri dell'assestamento forestale, in attuazione dei Programmi forestali regionali e in coordinamento con i PFIT, di cui all'articolo 8,

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Art. 8. (Piano forestale di indirizzo territoriale)

N27

1. Il piano forestale di indirizzo territoriale, di seguito denominato PFIT, di cui all'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 34/2018 e del relativo decreto interministeriale n. 563765/2021, può essere predisposto nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e/o amministrative; ove possibile, i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei Comuni interessati.

2. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del Programma forestale regionale ed è finalizzato all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e all'organizzazione delle attività necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione forestale sostenibile, nonché a favorire il coordinamento dei piani di gestione forestale di cui all'articolo 7 o degli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6.

3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata e collettiva e definisce i propri obiettivi e le proprie finalità in attuazione della politica forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori presenti, sia

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CAPO III - NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI
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Art. 9. (Taglio dei boschi posti in situazioni speciali)

1. Nei boschi situati su terreni aventi una pendenza media superiore al cento per cento, per una lunghezza misurata lungo le linee di massima pendenza superiore a cinquanta metri lineari, possono essere effettuati soltanto gli interventi di diradamento di cui agli articoli 28, 37 e 42.

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Art. 10. (Conservazione e tutela di singoli alberi)

1. In qualsiasi tipo di bosco, comunque trattato, su superfici di taglio superiori ad un ettaro è resa obbligatoria l'esclusione dal taglio di almeno un albero per ettaro da scegliere tra quelli di maggiore età e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall'aspetto morfologico e vegetativo.

2. Per l'esbosco dell'albero di maggiori dimensioni o di maggiore e

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Art. 11. (Modalità di abbattimento)

1. Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base ed il loro atterramento.

2. L'abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che

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Art. 12. (Potatura e spalcatura)

1. La potatura dei rami verdi delle latifoglie è consentita da ottobre a marzo e l'asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde.

2. La spalcatura dei rami verdi delle con

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Art. 13. (Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate)

1. Con il termine allestimento delle piante abbattute vengono indicate le operazioni di sramatura, scortecciatura e depezzatura in assortimenti di lunghezza determinata.

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Art. 14. (Esbosco dei prodotti)

1. Per esbosco dei prodotti legnosi si intende quell'insieme di operazioni che consentono di portare tali prodotti dal luogo di abbattimento fino all'imposto ovvero ai margini delle strade carrabili.

2. Resta ferma l'osservanza delle normative vigenti in materia di trasporto dei legnami per via funicolare, aerea e per fluitazione.

3. Nell'esecuzione delle operazioni di esbosco dei prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danni evitabili al suolo, alle piante che rimangono in piedi, al nov

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Art. 15. (Sottopiantagione)

1. Gli interventi di sottopiantagione possono essere realizzati quando perseguono i seguenti scopi:

a) arricchimento floristico;

b) rinfoltimento del bosco;

c) sostituzione di specie non autoctone.

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Art. 16. (Ripuliture nei boschi)

1. Le ripuliture, ovvero i tagli di vegetazione arbustiva e erbacea, sono consentiti nei seguenti casi:

a) se correlati ad interventi selvicolturali, nei limiti delle necessità per le operazioni di taglio ed esbosco del materiale utilizzato;

b) per la creazione di fasce antincendio per una profondità non superiore a venti metri dal margine boscato che si intende proteggere;

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Art. 17. (Raccolta del terriccio e dello strame nei boschi)

1. Nei boschi è vietata l'asportazione del terriccio e la raccolta dello strame, ovvero della copertura morta e della lettiera.

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Art. 18. (Tutela fitopatologica)

1. Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o un'epidemia di funghi o piante parassite il proprietario o possessore ed il personale preposto alla vigilanza sono obbligati a darne immediata notizia all'ente competente per territorio.

2. In relazione agli eventi di cui al comma 1 l'ente competente per territorio prescrive gli interventi ritenuti idonei secondo le modalit�

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Art. 19. (Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti)

1. Il ripristino del bosco danneggiato o distrutto totalmente o parzialmente a seguito di incendio o di invasione di insetti, funghi o altri fatti dannosi, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

a) se trattasi di latifoglie il ripristino deve essere effettuato mediante taglio di ceduazione, o di tramarratura qualora il colletto dovesse risultare danneggiato;

b) se trattasi di conifere, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve pro

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Art. 19-bis - (Sostituzione nella gestione dei boschi)

N34

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Art. 20. (Esercizio del pascolo nei boschi)

1. Il pascolo non è consentito:

a) nei boschi cedui con polloni di età inferiore a otto anni e nelle fustaie coetanee in rinnovazione fino a quando il novellame non abbia raggiunto un'altezza di tre metri;

b) nei boschi situati su terreni aventi pendenza media superiore all'ottanta per cento;

c) nelle fustaie disetanee e in quelle irregolari;

d) nei boschi di nuova formazione fino a dieci anni dall'impianto;

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Art. 20-bis - (Realizzazione e manutenzione di appostamenti fissi di caccia)

N36

1. Negli appostamenti fissi di caccia realizzati in data successiva al 1° settembre 2012 ed autorizzati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono consentiti nel primo anno dal rilascio della suddetta autorizzazione e previa comunicazione all’ente competente per territorio, il taglio dei po

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Art. 20-ter - (Gestione dei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali)

N36

1. Nei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali sono consentiti gli interventi e le

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CAPO IV - NORME PARTICOLARI PER LE PROPRIETÀ DEGLI ENTI PUBBLICI E PER LE PROPRIETÀ COLLETTIVE
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Art. 21. (Gestione del patrimonio silvo-pastorale degli enti pubblici e delle proprietà collettive)

1. I patrimoni silvo-pastorali appartenenti agli enti pubblici ed alle proprietà collettive devono essere gestiti in conformità ad un PGF che prenda in considerazione l'intera superficie di proprietà.

2. Per la redazione, le modalità di autorizzazione del PGF, la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, diversi da quelli indicati al comma 3, e per le sanzioni in caso di mancato adempimento a quanto indicato nel PGF si applicano le norme

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Art. 22. (Progetto di taglio dei boschi degli enti pubblici e delle proprietà collettive)

1. Nei patrimoni silvo-pastorali degli enti pubblici e delle proprietà collettive, in attesa della predisposizione dei PGF di cui all'articolo 21, tutti gli interventi selvicolturali, per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti

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CAPO V - NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO SEZIONE I - NORME COMUNI PER L'UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI CEDUI
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Art. 23. (Definizioni)

1. Si definiscono boschi cedui semplici quei boschi costituiti esclusivamente o principalmente da piante coetanee derivanti da rinnovazione agamica per riscoppio delle ceppaie, denominate polloni, e da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica di età multipla di quella dei polloni, denominat

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Art. 24. (Stagione di taglio e di esbosco)

1. Per i boschi cedui la stagione dei tagli è regolata come segue:

a) fino a cinquecento metri di altitudine: 15 ottobre - 31 marzo;

b) da cinquecento a mille metri di altitudine: 1° ottobre - 15 aprile;

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Art. 25. (Taglio contemporaneo delle matricine e dei polloni)

1. Il taglio delle matricine è consentito solamente in contemporaneità a quello del bosco ceduo, ad eccezione di quanto indicato al comma 2.

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Art. 26. (Turno dei boschi cedui)

1. Per i boschi cedui il turno dei tagli è così regolato:

a) per il leccio, il corbezzolo e le altre specie della macchia mediterranea: da anni venticinque ad anni cinquanta; N39

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Art. 27. (Estensione delle superfici utilizzate)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, commi 1 e 2 nei boschi governati a ceduo, l’estensione di ogni singola superficie utilizzata accorpata all’interno di una stessa proprietà non può superare il limite di d

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Art. 28. (Sfolli e diradamenti)

1. Quando il bosco ha raggiunto l'età di sette anni sono consentiti, in qualsiasi stagione e per qualsiasi superficie di intervento, i tagli di sfollo e di diradamento che eliminino i polloni dominati e, fra i condominanti, i peggiori se sovrannumerari, presenti su ogni singola ceppaia nel numero massimo di un terzo.

2. Sono co

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Art. 29. (Reclutamento degli allievi)

1. In fase di utilizzazione devono essere escluse dal taglio, in qualità di matricine, le piante dell'età del bosco ceduo, denominate allievi, migliori per portamento e vigoria, capaci di formare in breve una chi

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Art. 30. (Trattamento delle matricine)

N44

1. Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo in modo da rilasciare per il turno successivo i soggetti meglio conformati e più vigorosi, mantenendo una distribuzione possibilmente uniforme

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Art. 31. (Trattamento e rilascio di specie diverse)

1. Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi cedui, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le lati

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Art. 32. (Carbonizzazione)

1. Per effettuare la carbonizzazione in bosco nelle aie carbonili esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

2. L

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SEZIONE II - NORME SPECIFICHE IN BASE AL TRATTAMENTO
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29476 12193224
Art. 33. (Boschi cedui matricinati)

1. Nei boschi cedui matricinati le matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, devono essere ripartite in un numero pari a 2/3 dell'età del turno ed in 1/3 di età multipla del turno, per una consistenza complessiva:

a) da centoventi a centottanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di faggio, leccio, corbezzolo ed altre specie della macchia mediterranea;

b) da t

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Art. 34. (Boschi cedui intensamente matricinati)

1. Nei boschi cedui intensamente matricinati che si intende continuare a governare a ceduo, il numero delle matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, deve essere progressivamente ridotto.

2. La riduzione del numero complessivo delle matricine non deve superare il venti per cento ad ogni intervento, nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 30, comma 1 e di quanto indicato all'articolo 33 in relazione alle specie presenti.

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Art. 35. (Boschi cedui composti)

1. Nel corso dell'utilizzazione dei boschi cedui composti le matricine, inclusi gli allievi, da rilasciare dovranno avere una consistenza compresa fra centottanta e duecentoquaranta piante ad ettaro, reclutate rispettando come minimo la seguente suddivisione in classi di età:

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Art. 36. (Trasformazione dei boschi cedui)

1. La trasformazione da bosco ceduo semplice a bosco ceduo matricinato deve essere eseguita nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 29, 30 e 33.

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Art. 37. (Taglio di avviamento all'alto fusto)

1. Il taglio di avviamento all'alto fusto consiste in una operazione di diradamento del bosco tesa a favorire lo sviluppo delle piante e dei polloni meglio conformati, di maggiore vigore vegetativo e ben distribuiti in modo tale da garantire nel tempo la costituzione di un bosco avente la struttura propria della fustaia.

2. Il taglio di avviamento all'alto fusto non pu�

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Art. 38. (Boschi cedui che hanno superato l'età del turno)

1. Nei boschi cedui che hanno superato l'età del turno massimo sono consentiti per qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all'allegato B, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, gli interventi che favoriscono l'evoluzione strutturale in atto secondo le modalità dettate all'articolo 37.

2. L'utilizzazione che riporti il bosco ceduo ad una gestione ordinaria, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio

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CAPO VI - NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO E PER LE FUSTAIE DI ORIGINE AGAMICA
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SEZIONE I - NORME GENERALI
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Art. 39. (Definizioni)

1. Si considerano boschi di alto fusto o fustaie quei boschi provenienti da rinnovazione prevalentemente gamica, sia essa naturale o

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Art. 40. (Esecuzione degli interventi)

1. Nei boschi di alto fusto gli interventi selvicolturali e l'esbosco possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno.

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SEZIONE II - NORME PER LE FUSTAIE COETANEE
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Art. 41. (Definizione)

1. Si intendono fustaie coetanee o coetaneiformi quei boschi costituiti da soggetti aventi la medesima classe di età o che comunque

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Art. 42. (Sfolli e diradamenti)

1. Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, gli sfolli, ovvero gli interventi operati su boschi giovani e poco differenziati, di età inferiore a venti anni e comunque di altezza inferiore a dieci metri, tesi ad eliminare i soggetti danneggiati, malformati, deperienti e sovrannumerari mantenendo quasi il contatto fra le chiome delle piante rilasciate e che interessino comunque non oltre il cinquanta per cento delle piante presenti.

2. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, i diradamenti, ovvero i tagli intercalari di parte delle piante di una fustaia di età superiore a venti anni e comunq

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Art. 43. (Trattamento a tagli successivi)

1. Le fustaie coetaneiformi sono trattate a tagli successivi uniformi o a gruppi.

2. Il trattamento a tagli successivi favorisce l'insediamento della rinnovazione naturale nei boschi esistenti, aventi età superiore al turno minimo di cui all'articolo 45, mediante due o più interventi, di cui il primo è il taglio di sementazione, eventualmente preceduto da un taglio di preparazione, e l'ultimo è il taglio di sgombero. Gli eventuali tagli effettuati fra i due estremi indicati sono i tagli secondari.

3. Il taglio di preparazione può essere eseguito su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all'allegato B all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52, non prima di dieci anni precedenti l'età del turno minimo di cui all'articolo 45 e consiste in un intervento di diradamento eseguito per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2 ma avente intensità maggiore ed effettuato soprattutto co

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29476 12193238
Art. 44. (Taglio a buche)

1. Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'articolo 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'arti

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Art. 45. (Turni minimi per le fustaie coetanee)

1. Si intende per turno il numero di anni che intercorre tra l'impianto o la rinnovazione del bosco e il successivo taglio di utilizzazione.

2. Per le fustaie coetanee i turni minimi sono i seguenti:

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SEZIONE III - NORME PER LE FUSTAIE DISETANEE
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Art. 46. (Definizione)

1. Si intendono fustaie disetanee quei boschi aventi una struttura spaziale stratificata e costituiti da alberi ripartiti, senza sol

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29476 12193242
Art. 47. (Trattamento delle fustaie disetanee per piede d'albero)

1. Le fustaie disetanee per piede d'albero sono trattate a taglio saltuario.

2. Il trattamento a taglio saltuario consiste in tagli periodici, detti tagli di curazione, con i quali vengono utilizzate le piante appartenenti a tutte le classi dia

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Art. 48. (Trattamento delle fustaie disetanee per piccoli gruppi)

1. Nelle fustaie disetanee per piccoli gruppi si applica ad ogni singolo gruppo coetaneo il trattamento a tagli successivi o a buche

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SEZIONE IV - NORME PER LE FUSTAIE IRREGOLARI
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Art. 49. (Definizione)

1. Si intende per fustaia irregolare il bosco che non sia decisamente né coetaneo, né disetaneo secondo le definizioni degli artic

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Art. 50. (Trattamento delle fustaie irregolari)

1. Nelle fustaie irregolari gli interventi selvicolturali per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a

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SEZIONE V - NORME PER I CASTAGNETI DA FRUTTO
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Art. 51. (Castagneti da frutto)

1. Sono definiti castagneti da frutto le aree in cui siano presenti almeno otto piante di castagno da frutto ogni duemila metri quadrati di superficie.

2. La trasformazione dei boschi cedui di castagno in castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformità a quanto indicato all'allegato L, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 52.

3. Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento senza comunicazione di intervento le seguenti operazioni colturali:

a) la capitozzatura delle piante per ringiovanire la chioma o per la preparazione all'innesto;

b) l'esecuzione di innesti;

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CAPO VII - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
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Art. 52. (Procedimenti amministrativi)

1. Il rilascio dell’autorizzazione dei PPT, dei PGF e dei PFC, da parte dell’ente competente per territorio, è subordinato al possesso dell’autorizzazione prevista dalle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio se gli stessi contengono interventi non disciplinati dal Titolo II o interventi non autorizzabili, dall’ente competente per territorio, ai sensi del medesimo Titolo II. N53

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TITOLO III - NORME PER I TERRENI AGRARI E I TERRENI SALDI
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Art. 53. (Definizioni)

1. Le norme del presente titolo si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Si intende per terreno agrario coltivato la superficie che rientra nelle rotazioni colturali di

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Art. 54. (Lavorazione del terreno agrario)

1. Tutte le pratiche colturali agronomiche che hanno per oggetto i terreni agrari, come definiti all'articolo 53, sono consentite.

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Art. 55. (Modalità di trasformazione dei terreni saldi)

1. La rimessa a coltivazione agraria dei terreni saldi deve essere sottoposta all'autorizzazione dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 57.

2. La richiesta di autorizzazione, c

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Art. 56. (Taglio ed estirpazione degli arbusteti)

1. Sono sottoposte alle prescrizione del presente articolo le formazioni arbustive come definite all'articolo 53, comma 4. N55

2. È consentito il taglio degli arbusteti ai fini dell'attività agro-silvo-pastorale, salvo quanto stabilito all'

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Art. 56-bis. (Trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e impiego nel ciclo colturale)

N18

1. Il rilascio, la triturazione e l’abbruciamento in loco dei residui vegetali provenienti da interventi agro-silvopastorali è conse

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Art. 57. (Procedimenti amministrativi)

1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente titolo, sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sull

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TITOLO IV - NORME PER I MOVIMENTI DI TERRENO
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Art. 58. (Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso)

1. I movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d'uso devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

2. Sono esclusi dagli adempimenti indicati al comma 1 le operazioni e gli interventi di piccola entità come specificati all'articolo 64.

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29476 12193260
Art. 59. (Movimenti franosi)

1. Nelle aree investite da movimenti franosi superficiali o profondi sono consentite solo le opere e i lavori volti alla stabilizzazione dell'area, a migliorare l'assetto idrogeologico ed il risanamento idraulico.

2. L'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

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Art. 60. (Acque superficiali e sotterranee)

1. La realizzazione di invasi collinari o laghetti, l'intercettazione o comunque la modifica del percorso naturale di un corso d'acqua, l'apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di opere di presa per la captazione di sorgenti, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Per gli interventi che prevedono deviazioni di corsi d'acqua, realizzazione di pozzi e sorgenti fanno parte del progetto:

a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell'intervento;

b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di

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Art. 60-bis. (Norme per le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo)

1. Le

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Art. 61. (Cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni per attività edilizie ed infrastrutturali)

1. La realizzazione di attività edilizie ed infrastrutturali che comportano movimenti di terreno con cambiamento permanente di destinazione d'uso dei terreni, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitat

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Art. 62. (Apertura ed esercizio di cave e miniere)
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29476 12193265
Art. 63. (Discariche controllate)

1. La realizzazione di discariche controllate deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 65.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

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Art. 64. (Operazioni ed interventi di piccola entità)

1. È consentita la realizzazione di operazioni di piccola entità che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione.

2. Sono considerate operazioni di piccola entità:

a) modifiche architettoniche di fabbricati quale realizzazione di volumi non abitativi;

b) impianti a rete e recinzioni realizzati con infissione di pali che non interessano fossi e che non comportano il taglio di alberi;

c) posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica pubblicitaria e di barriere stradali;

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Art. 65. (Procedimenti amministrativi)

1. Gli interventi previsti al presente titolo sono sottoposti anche alle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio.

2. La comunicazione di intervento prevista all'articolo 64 deve essere presentata, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, all'ente competente per territorio e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie.

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TITOLO V - NORME PER I TERRENI PASCOLIVI
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29476 12193269
Art. 66. (Modalità di pascolo)

1. Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti.

2. Le norme del presente titolo si riferiscono all'esercizio del pascolo sia nei pascoli che negli arbusteti.

3. Il pascolo dei bovini ed equini transuman

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29476 12193270
Art. 67. (Pascoli di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive)

1. L'esercizio del pascolo su terreni di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive è esercitato sulla base delle

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Art. 68. (Pascoli deteriorati)

1. Nel caso che sul pascolo si constatassero fenomeni di erosione, smottamento e di grave danneggiamento della cotica l'ente compete

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29476 12193272
Art. 69. (Miglioramento dei pascoli)

1. I lavori di miglioramento, quali spietramento superficiale e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti posso

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29476 12193273
Art. 70. (Procedimenti amministrativi)

1. I procedimenti autorizzativi previsti all'articolo 69 sono assolti dall'ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizion

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29476 12193274
TITOLO VI - NORME PER L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER GLI IMBOSCHIMENTI, PER I RIMBOSCHIMENTI E PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALBERI DI NATALE
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29476 12193275
Art. 71. (Norme per l'arboricoltura da legno)

1. Per motivi di ordine idrogeologico gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento.

2. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55.

3. Gli impianti di arboricoltura da legno devono essere realizzati sulla base di apposito piano colturale, in conformità allo schema di cui all'allegato M.

4. Il piano colturale, comprese le eventuali sue varianti, deve essere comunicato all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 74.

5. Tutte le operazioni colturali previste dal piano colturale sono consentite senza ulteriori adempimenti, fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 7.

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29476 12193276
Art. 72. (Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti)

1. Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che non sono stati mai coperti dal bosco, quali cave e discariche, o che non lo sono stati a memoria d'uomo.

2. Si definiscono rimboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che a memoria d'uomo sono stati coperti dal bosco.

3. Le lavorazioni del terreno per l'impianto di nuovi boschi su terreni con pendenza fino al quaranta per cento deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55, salvo nel caso in cui siano effettuate con le

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29476 12193277
Art. 73. (Impianto e commercializzazione degli "alberi di Natale")

1. I terreni destinati alla produzione di "alberi di Natale" non sono considerati bosco.

2. Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione di impianti destinati alla produzione di "alberi di Natale" e la coltivazione degli impianti esistenti sono consentite previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 74.

3. Le pi

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29476 12193278
Art. 74. (Procedimenti amministrativi)

1. Le comunicazioni previste agli articoli 71, commi 4 e 7, e 72, comma 5 devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell'inizio de

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TITOLO VII - VIABILITÀ RURALE E FORESTALE
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29476 12193280
Art. 75. (Classificazione)

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale, in recepimento del decreto interministeriale n. 563734/2021, viene concepita con un approccio di utilizzazioni multiple, con orizzonte temporale di lungo periodo e viene differenziata in tre macrocategorie:

a) viabilità principale;

b) viabilità secondaria;

c) tracciati di uso ed allestimento temporaneo.

2. La viabilità principale è formata da una rete permanente di strade con larghezza di carreggiata non superiore ai 6 metri e, quando presenti, opere connesse quali piazzali e imposti, a fondo stabilizzato e migliorato con materiali inerti ma prevalentemente non asfaltato, anche dotate di opere d'arte e sistemazioni idraulico forestali, progettate e realizzate privilegiando le tecniche di ingegneria naturalistica, atte a garantirne la stabilità e la regimazione delle acque il cui scorrimento non deve pregiudicare la conservazione del piano stradale e la stabilità delle scarpate.

3. La viabilit

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29476 12193281
Art. 76. (Lavori sulla viabilità nell'ambito delle utilizzazioni forestali)

1. Qualsiasi intervento eseguito sulla viabilità rurale o forestale in connessione o a servizio di lavori di utilizzazione forestal

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29476 12193282
Art. 76-bis. (Criteri progettuali e procedurali)

1. La progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente, in recepimento del decreto interministeriale n. 563734/2021, prevede:

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29476 12193283
Art. 77. (Manutenzione ordinaria di strade o piste permanenti esistenti)

1. Si definisce manutenzione ordinaria di strade o piste permanenti esistenti la serie di interventi che per ripristinare le condizioni di percorribilità non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo sviluppo planimetrico del tracciato. N77

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29476 12193284
Art. 78. (Manutenzione straordinaria di strade esistenti)

1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente e deve essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono prevedere:

a) la modifica della larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di tre metri e cinquanta comprese eventuali cunette e banchine;

b) la modifica delle scarpate di monte e di valle;

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29476 12193285
Art. 79. (Manutenzione straordinaria di piste permanenti esistenti)

1. Si definisce manutenzione straordinaria di piste permanenti esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente o resa impossibile da smottamenti o crolli; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono prevedere:

a) la modifica della larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese eventuali cunette e banchine;

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29476 12193286
Art. 80. (Circolazione sui tracciati di uso e allestimento temporaneo)

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29476 12193287
Art. 81. (Costruzione di una nuova strada rurale o forestale)

1. La costruzione di una nuova strada rurale o forestale deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 83.

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova strada rurale o forestale:

a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;

b) relazione geologica;

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29476 12193288
Art. 82. (Costruzione di una nuova pista permanente)

1. La costruzione di una nuova pista permanente deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 83. N137

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.

3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova pista permanente:

a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;

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29476 12193289
Art. 82-bis - (Realizzazione e manutenzione di sentieri e mulattiere)

N92

1. È ammessa, previa comunicazione conforme all’Allegato H, la realizzazione

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29476 12193290
Art. 83. (Procedimenti amministrativi)

1. Gli interventi previsti agli articoli 78, comma 1, lettera c) e comma 2, 79, comma 1, lettera d), 81 e 82 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio.

2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all'ente competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori

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29476 12193291
TITOLO VIII - NORME PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE
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29476 12193292
Art. 84. (Nuove infrastrutture a rete)

1. La realizzazione di nuove infrastrutture a rete, diverse da quelle indicate all’articolo 64, commi 2 e 4, deve essere autorizzata dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'articolo 87. N94

2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecni

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29476 12193293
Art. 85. (Manutenzione delle aree di pertinenza degli elettrodotti)

1. Si considerano aree di pertinenza degli elettrodotti aerei:

a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentati di nove metri per lato;

b) per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di sei metri per lato;

c) per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.

2. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti aerei sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che non si realizzino opere collaterali soggette ad

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29476 12193294
Art. 86. (Manutenzione delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree)

1. Si considera area di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dell'infrastruttura, aumentata di due metri per lato.

2. Per la manutenzione delle aree di pertin

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29476 12193295
Art. 87. (Procedimenti amministrativi)

1. Gli interventi previsti all'articolo 84 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio.

2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all

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29476 12193296
TITOLO IX - NORME PER I PROGETTI SPECIALI
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29476 12193297
Art. 88. (Progetti speciali)

1. Si intende per progetto speciale il progetto che prevede modalità e tecniche di intervento diverse da quelle stabilite al titolo II del presente regolamento, fermi restando i divieti di cui all'

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29476 12193298
Art. 89. (Progetti di ricerca)

1. Sono consentiti, previa comunicazione di intervento, conforme all'allegato H, all'ente competente per territorio, tutti gli inter

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29476 12193299
TITOLO X - ATTIVITÀ VIVAISTICA FORESTALE
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29476 12193300
Art. 90. (Elenco specie sottoposte a certificazione)
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29476 12193301
Art. 91. (Composizione Commissione tecnico-consultiva)

1. La Commissione regionale tecnico consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere del setto

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29476 12193302
Art. 92. (Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico)

1. Nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 36, comma 2, della l.r. 28/2001 devono essere annotate, cronologicamente e analiticamente, l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'

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29476 12193303
Art. 92-bis - (Registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione)

1. Il registro di cui all’

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29476 12193304
Art. 93. (Modalità per la redazione del certificato di provenienza e identità clonale)

1. Il certificato di provenienza o di identità clonale previsto dall'articolo 37 della l.r. 28/2001 è rilasciato dall'ente competente per territorio.

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29476 12193305
Art. 94. (Modalità per la compilazione del cartellino identificativo)

1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 33 della l.r. 28/2001 non può essere venduto, trasportato o comunque ceduto se non in

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29476 12193306
Art. 95. (Adempimenti per la raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione del materiale di moltiplicazione)

1. Le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione dei materiali

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29476 12193307
Art. 96. (Raccolta dei semi forestali)

1. La raccolta di semi forestali e di altro materiale forestale di moltiplicazione dai materiali di base deve essere effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione, se presente, e previa comunicazione all'ente competente per territorio, da presentare almeno quindici giorni prima.

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29476 12193308
Art. 97. (Registro dei materiali forestali di base)

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Art. 98 - (Gestione dei materiali di base)
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Art. 99. (Iscrizione e cancellazione dei cloni)
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Art. 100. (Norme per le attività di vigilanza e controllo)

1. La Regione Carabinieri Forestale Umbria, previa stipula di apposito accordo, provvede ad effettuare con cadenza minima semestrale

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29476 12193312
Art. 100-bis (Limite di superficie per l’esenzione dall’iscrizione all’elenco delle ditte boschive ed all’elenco degli operatori forestali)
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TITOLO XI - DITTE BOSCHIVE ED OPERATORI FORESTALI
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29476 12193314
Art. 101. (Tenuta dell'elenco delle ditte boschive)

1. Ai fini della prima costituzione degli elenchi delle ditte boschive di cui all'articolo 9 della l.r. 28/2001, il Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana provvede ad inviare a ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede nei rispettivi territori, già iscritte nell'albo istituito ai sensi della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Unitamente agli elenchi viene trasmessa anche la documentazio

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Art. 102. (Iscrizione, rinnovo, sospensione e revoca)

1. Le ditte già iscritte all'elenco regionale previsto dall'articolo 6 della l.r. 32/1981 sono iscritte d'ufficio negli elenchi nell'ambito della fascia provvisoria di cui all'articolo 101, comma 3.

2. Per la prima iscrizione all'elenco, gli interessati devono presentare all'ente competente per territorio specifica richiesta dichiarando:

a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A., da cui risulti che la ditta svolge l'attività di "taglia boschi" o equipollente;

b) l'attività di impresa svolta in precedenza;

c) i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 103;

d) di non aver subito precedenti revoche dell'idoneità all'utilizzazione dei boschi conto terzi.

3. Agli iscritti all'elenco è rilasciato dall'ente competente per territorio, entro novanta gi

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Art. 103. (Suddivisione in fasce delle ditte boschive)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001 le ditte sono attribuite alle rispettive fasce in base al punteggio raggiunto applicando i criteri di cui all'allegato T ed in particolare:

a) fascia A: punteggio maggiore di 125;

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Art. 103-bis. (Albo delle imprese forestali ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 34/2018)

1. Possono iscriversi alla sezione dell'elenco denominata Albo delle imprese forestali di cui all'articolo 9, comma 4-bis, della L.R. 28/2001 le imprese che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi:

a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 34/2018;

b) sono iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l'esercizio di attività di gestione forestale, come definite all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 34/2018, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO "Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali, codice ATECO 02";

c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, con

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Art. 104. (Elenco degli operatori forestali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti competenti per territorio istituiscono l'elenco degli operatori forestali ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 28/2001.

2. Il patentino non è richiesto nelle fattispecie indicate all'articolo 10, comma 5, della l.r. 28/2001.

3. L'elenco di cui al comma 1 contiene:

a) il nominativo dell'operatore;

b) la residenza;

c) partita IVA e/o codice fiscale;

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TITOLO XII - PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA
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Art. 105. (Elenchi specie arboree, arbustive ed erbacee tutelate)

1 L'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell'

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Art. 106. (Norme per la potatura ordinaria e straordinaria)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della l.r. 28/2001, è considerata potatura ordinaria degli alberi non ricadenti nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno:

a) la rimozione di rami secchi o seccaginosi;

b) la potatura dei rami eseguita secondo le norme previste dall'articolo 12 del presente regolamento;

c) la potatura della chioma verde che preveda il rilascio di almeno il cinq

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Art. 107. (Razionali operazioni colturali)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 28/2001, sono considerate razionali le seguenti operazioni colturali:

a) gli interventi

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TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 108. (Norme transitorie)

1. La disciplina di cui ai titoli II, VII e all'articolo 73 entra in vigore nella stagione silvana 2003-2004, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 27. Nella stagione silvana 2002-2003 per tali fattispecie rimane in vigore il regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1, nel rispetto dei limiti di estensione delle superfici utilizzate di cui all'articolo 27 del presente regolamento. Nel caso di superfici utilizzate superiori a quelle indicate all'articolo 27 si applica l'articolo 88.

2. I turni minimi di cui all'articolo 26 entrano in vigore nella stagione silvana 2005-2006. Nelle stagioni silvane precedenti restano in vigore i turni minimi di cui all'articolo 52 del r.r. 1/1981.

3. L'obbligo del tesserino per l'utilizzazione conto terzi dei boschi e del patentino per gli operatori forestali entrano in vigore:

a) il 1° settembre 2003, per i tagli di

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Art. 109. (Applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29)

1. Per gli interventi relativi alle materie indicate all'

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Art. 110. (Piani di coltura e conservazione)

1. I piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sono approvati dall'ente competente per territorio entro novanta giorni dalla loro presentazione e devono contenere:

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Art. 111. (Tariffe)

1. Nell'allegato Z è riportata la tabella contenente le tariffe previste dall'

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Art. 111-bis - (Allegati e procedure)

N8

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Art. 112. (Abrogazioni)

1. È abrogato il r.r. 1/1981.

2. È abrogata la delibe

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Allegato A - Verifica della copertura arborea forestale

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Comunicazione di taglio
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Allegato C - Progetto di taglio

N16

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Allegato D - Struttura e contenuti del piano pluriennale di tagli o strumento equivalente al PGF (PPT)

Lo strumento equivalente al PGF è costituito almeno dai documenti di seguito descritti:

a) relazione, che fornisce la descrizione del patrimonio forestale oggetto di pianificazione, definisce gli obiettivi della gestione, presenta le modalità metodologiche e operative per il con

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Allegato E - Struttura e contenuti del piano di gestione forestale (PGF)

Il PGF è costituito almeno dai documenti di seguito descritti:

a) relazione: documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unità base della pianificazione forestale quali la formazione delle particelle forestali e delle eventuali unità sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali, nonché viene fornita la definizione delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le modalità metodologiche e operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati, nonché gli eventuali miglioramenti e interventi strutturali e infrastrutturali programmati nel periodo di validità del Piano;

b) prospetto delle unità di base della pianificazione, registro particellare, database in cui viene riportata la descrizione delle unità di base, particelle o sezioni forestali, delimitate all'interno dell'area oggetto del PGF. Per ogni particella forestale vengono indicati:

b.1) codice alfanumerico identificativo;

b.2) superficie totale e superficie a bosco;

b.3) accessibilità, classificata in: a) ben servita; b) scarsamente servita; c) non servita, secondo i parametri riportati al punto 4 lettera c);

b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di funzione prevalente:

b.4.a) protettiva diretta come definita all'articolo 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, la

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Allegato F - Struttura e contenuti del piano forestale di indirizzo territoriale (PFIT)

Il PFIT ripartisce le superfici silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio oggetto di piano in aree omogenee per destinazione d'uso. Con specifico riferimento alle superfici con destinazione d'uso a bosco o assimilate a bosco, sono inoltre individuate le aree colturalmente omogenee per categoria forestale e tipo colturale, sulla base della classificazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. Per ogni area omogenea il PFIT individua gli indirizzi di gestione e le priorità per la tutela, gestione e valorizzazione del territorio sottoposto a pianificazione, specificando:

a) l'indirizzo di gestione, espresso in termini di funzioni prevalenti al fine di promuovere la multifunzionalità del patrimonio; le principali funzioni prevalenti sono:

a.1) protettiva diretta, come definita all'articolo 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

a.2) naturalistica, per la conservazione della biodiversità e la tutela e valorizzazione del paesaggio;

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Allegato G - Richiesta di autorizzazione

N16

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29476 12193337
Allegato H - Comunicazione di intervento
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29476 12193338
Allegato I/a - Capitolato tecnico per formazioni governate a ceduo per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive "

N16

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Allegato I/b - Capitolato tecnico per formazioni governate a fustaia per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive

N16

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29476 12193340
Allegato J/a - Verbale di consegna

Parte di provvedimento in formato grafico

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29476 12193341
Allegato J/b - Verbale di misurazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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29476 12193342
Allegato J/c - Prospetto dei danni

Parte di provvedimento in formato grafico

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29476 12193343
Allegato K/a- Verbale di collaudo

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato L - Progetto di taglio per i castagneti da frutto

N16

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29476 12193345
Allegato M - Schema tipo per la redazione del piano colturale per impianti di arboricoltura da legno

Parte di provvedimento in formato grafico

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29476 12193346
Allegato N - Elenco specie forestali sottoposte alle norme previste per i materiali forestali di moltiplicazione (vivaistica)
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29476 12193347
Allegato O - Modelli per la predisposizione del registro di carico e scarico

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato P - Numero massimo di piantine certificabili ottenibili da 1000 g di semi forestali

N16

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Allegato Q

Modello A. Certificato principale d'identità per i materiali di moltiplicazione prove

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29476 12193350
Allegato R - Cartellino identificativo del materiale di moltiplicazione

Modello A. Piante e parti di piante

Parte d

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29476 12193351
Allegato S - Indicazioni per la redazione del disciplinare di gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme

Parte di provvedimento in formato grafico

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29476 12193352
Allegato T - Punteggi per l'attribuzione delle ditte boschive alle fasce

N16

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29476 12193353
Allegato U - Elenco specie arboree tutelate

Parte di provvedimento in formato grafico

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29476 12193354
Allegato V - Elenco specie arbustive ed erbacee tutelate

N16

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29476 12193355
Allegato W - Elenco specie arboree utilizzabili per imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura da legno

N16

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29476 12193356
Allegato Z - Tariffe dei valori degli alberi presenti nelle fustaie e delle matricine

N16

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

 

 

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