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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 26/05/2023, n. 6
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- L.R. 15/10/2024, n. 21
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Art. 1 - (Modificazione della rubrica del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)1. Alla rubrica del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, |
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Art. 2 - (Sostituzione della rubrica della Sezione III del Titolo VIII della l.r. 12/2015)1. La rubrica della Sezione III del Titolo VIII della l.r. 12/2015 |
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Art. 3 - (Sostituzione dell’articolo 153 della l.r. 12/2015)1. L’articolo 153 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 153 - (Finalità e definizioni) 1. La Regione, in attuazione dei principi e delle disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), nonché del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale), riconosce, sostiene e promuove l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni ess |
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Art. 4 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 154 della l.r. 12/2015)1. All’articolo 154 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 la parola: “didattica” è sostituita dalla seguente: “sociale”; |
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Art. 5 - (Abrogazione dell’articolo 155 della l.r. 12/2015)1. L’articolo 155 della l.r. 12/2015 è abrogato. |
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Art. 6 - (Sostituzione dell’articolo 156 della l.r. 12/2015)1. L’articolo 156 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 156 - (Riconoscimento delle fattorie sociali) 1. Possono essere riconosciuti nel territorio regionale come operatori dell’agricoltura sociale, le fattorie sociali esercitate dai seguenti soggetti: |
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Art. 7 - (Sostituzione dell’articolo 157 della l.r. 12/2015)1. L’articolo 157 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 157 - (Elenco regionale delle fattorie sociali e avvio delle attività) 1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia, l’Elenco regionale delle fattorie sociali, di seguito Elenco regionale, al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori di agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale. L’Elenco regionale è pubbli |
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Art. 8 - (Sostituzione dell’articolo 158 della l.r. 12/2015)1. L’articolo 158 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: “Art. |
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Art. 9 - (Sostituzione dell’articolo 159 della l.r. 12/2015)1. L’articolo 159 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 159 - (Interventi di sostegno) 1. La Regione favorisce l’agricoltura sociale, in particolare, mediante: |
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Art. 10 - (Integrazione alla l.r. 12/2015)1. Dopo l’articolo 159 della l.r. 12/2015 è inserito il seguente: “Art. 159-bis - (Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale) 1. È istituito presso l’Assessorato alle politiche agricole e agroalimentari l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) proposizione di iniziative finalizzate alla promozione della diversificazione delle attività agricole in agricoltura sociale; b) monitoraggio delle attività, al fine di facilitare l’adozione e la diffusione di modelli efficaci e best practice; |
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Art. 11 - (Modificazione all’articolo 161 della l.r. 12/2015)1. Al comma 3 dell’articolo 161 della l.r. 12/2015 le p |
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Art. 12 - (Modificazioni all’articolo 163 della l.r. 12/2015)1. Al comma 1 dell’articolo 163 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 13 - (Modificazioni e integrazioni all’articolo 165 della l.r. 12/2015)1. All’articolo 165 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: |
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Art. 14 - (Integrazione all’articolo 166 della l.r. 12/2015)1. Al comma 9 dell’articolo 166 della l.r. 12/2015, all |
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Art. 15 - (Integrazione all’articolo 171 della l.r. 12/2015)1. All’articolo 171, comma 1, punto 1), della l.r. 12/2015 dopo |
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Art. 16 - (Integrazione all’articolo 223 della l.r. 12/2015)1. All’articolo 223 della l.r. 12/2015 dopo il comma 14 |
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Art. 17 - (Disposizioni transitorie)1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta il regolamento di attuazione di cui all’articolo 163, comma 1, della l.r. 12/2015, relativamente alla disciplina delle fattorie sociali. 2. Gli imprenditori agricoli e le cooperative so |
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