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L. R. Sicilia 14/12/2019, n. 23

Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/01/2024, n. 3
- L.R. 10/08/2022, n. 16
- L.R. 03/03/2020, n. 5
- Avviso di rettifica in B.U. 21/02/2020, n. 9
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione istituisce e disciplina il sistema regionale della formazione professionale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, terzo e quarto comma, e dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 otto

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Art. 2. - Sistema regionale della formazione professionale

1. Al sistema regionale della formazione professionale afferiscono i seguenti percorsi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore a 3 anni, in adempimento al diritto-dovere alla formazione per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo;

b) percorsi post qualifica che consentono l’acquisizione ed il

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Art. 3. - Principi e finalità del sistema

1. La Regione, in coerenza con i criteri ispiratori dell’azione formativa professionalizzante, persegue i seguenti obiettivi:

a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;

b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze e le competenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;

c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta

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Art. 4. - Percorsi, qualifiche e diplomi

1. I percorsi di formazione professionale di durata triennale nei quali si realizza il diritto-dovere alla formazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), si propongono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, incrementandone la capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale e potenziandone le competenze e le abilità, nonché l’attitudine all'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza di una lingua europea, oltre l'italiano, in coerenza con il profilo formativo. Essi prevedono l’acquisizione di una qualifica di III livello EQF e contribuiscono attivamente al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica. Tali percorsi, cui possono accedere gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado, sono preferibilmente realizzati nell’ambito di sistemi di apprendimento duali di alternanza scuola/lavoro, con particolare riferimento alle esperienze in azienda, o in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81.

2. I percorsi post qualifica che consentono l’acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale, di cui alla lettera b) comma 1 dell’articolo 2, sono interventi formativi rivolti agli utenti in possesso della qualifica triennale e finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di IV livello EQF. Tali percorsi sono rivolti a ragazzi e/o adulti che, avendo già ottenuto una qualifica professionale, intendono approfondire le proprie conoscenze e capacità nel settore professionale di loro interesse e hanno generalmente la durata di un anno.

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Art. 5. - Competenze e certificazioni

1. Le competenze da acquisire da parte degli allievi nell'ambito dei percorsi di cui all’articolo 4 si riferiscono, di norma e salvo diverse disposizioni di legge, alle qualifiche contenute nel repertorio delle qualificazioni della Regione. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito dalle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché della certificazione delle stesse di cui alla

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Art. 6. - Percorsi di istruzione e formazione professionale

1. I percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo sono finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

2. I percorsi di IeFP offrono una didattica progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, non

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Art. 7. - Formazione tecnica superiore

1. I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) si inseriscono nel sistema nazionale dell’istruzione superiore e sono istituiti p

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Art. 8. - Formazione regolamentata

1. Per formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamen

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Art. 9. - Tirocini ordinistici

1. Nell’ambito delle politiche di sostegno che si riferiscono alla formazione e qualificazione dei giovani professionisti, la Regione favorisce le opportunità d

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Art. 10. - Formazione continua e permanente

1. La Regione promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, con particolare riferimento alle attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori, la mobilità professionale e la stabilizzazione dei rapporti

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Art. 11. - Catalogo regionale dell’offerta formativa

1. La Regione, al fine di rendere disponibili per tutti i potenziali destinatari e gli operatori del sistema regionale di istruzione e formazione professionale le informazioni relative ai percorsi formativi finanziati con risorse pubbliche sul territorio regionale, istituisce il Catalogo regionale dell’offerta formativa (COF).

2. Il Catalogo dell'offerta formativa può

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Art. 12. - Modalità di accesso ai percorsi

1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei destinatari e di rispondere con efficacia alle esigenze della produzione e del lavoro, la Regione aggiorna costantemente il Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, istituito con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

2. L’accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza in via prioritaria m

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Art. 13. - Soggetti del sistema e albo degli organismi di formazione professionale

1. Fanno parte del sistema regionale della formazione professionale gli enti ed organismi pubblici e privati accreditati che svolgano attività e percorsi di formazione di cui all’articolo 2, nonché, in applicazione del regime di sussidiarietà,

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Art. 14. - Modalità di accreditamento

1. I criteri e i requisiti per l’accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 13, ai sensi dell’articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono disciplinati con regolamento di attuazione da adottarsi con apposito decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Co

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Art. 15. - Formatori e personale dipendente

1. I formatori ed il personale che opera nel settore della formazione professionale sono selezionati e contrattualizzati dagli enti privati accreditati di cui all’articolo 13 sulla base dei fabbisogni fermo restando l’obbligo degli enti di contrattualizzare prioritariamente gli operatori professionali iscritti nell’elenco di cui alla legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, da scegliersi sulla base degli anni di servizio e dei titoli acquisiti. N3

2. Tutto il personale preposto alle attività formative di cui all’articolo 2 deve essere in possesso di requisiti adeguati alle finalità formative, organizzative e tecniche dei percorsi di formazione.

3. Al personale docente è richiesto titolo di studio non inferior

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Art. 16. - Sistema di certificazione

1. La Regione, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, regolamenta i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell’apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato del lavoro.

2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:

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Art. 17. - Comitato per le politiche regionali della formazione professionale

1. Al fine di garantire la massima condivisione in materia di formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo e la coesione sociale, è istituito il Comitato regionale per le politiche della formazione professionale. Esso è presieduto dall’Assessore regionale per l’istruzione e per la formazione professionale, o suo delegat

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Art. 18. - Programmazione del sistema regionale della formazione professionale

1. La Regione programma ed organizza il sistema regionale della formazione professionale, in ragione delle esigenze e dell’andamento del mercato del

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Art. 19. - Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale della formazione professionale

1. Il sistema regionale della formazione professionale è sottoposto dalla Regione a specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali.

2. Al fine di monitorare il sistema, con cadenza triennale, l’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione legislativa permanente dell’Assemblea regionale siciliana una relazione che fornisca informazioni sulle attività svol

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Art. 20. - Sistema informativo

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema dell’istruzione e della form

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Art. 21. - Formazione a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

1. La Regione promuove e sostiene la formazione professionale continua dei dipendenti degli enti locali e dei loro amministratori anche in collaborazio

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Art. 22. - Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale

1. Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni le parole “Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale” sono sostituite dalle parole “Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale.”.

2. Nel quadro delle attribuzioni previste dall'articolo 8, lettera h) della legge regionale 29 dic

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Art. 23. - Finanziamento del sistema di formazione

1. Gli interventi di cui agli articoli 6, 9 e 10 trovano riscontro nell’ambito delle risorse disponibili del PO F.S.E. 2014-2020 per i corrispondenti obiettivi specifici ovvero in specifici fondi comunitari e statali finalizzati. G

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Art. 24. - Disposizioni transitorie e finali

1. La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge fermo restando l’efficacia degli atti e de

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Art. 25. - Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e

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