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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Sardegna 31/10/2007, n. 12
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La presente legge è finalizzata, attraverso il governo della progettazione e realizzazione degli invasi minori della Sardegna, ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e a conoscere e regolare l’accumulo e l’uso della risorsa idrica in tali opere. Essa, pertanto, disciplina, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 R (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’esercizio delle funzioni amministrative già attribuite alla Regione dall’ |
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Art. 2 - Normativa tecnica di attuazione1. È contenuta nell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, la normativa tecnica concernente: a) la classificazione in cate |
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Art. 3 - Catasto degli sbarramenti e sistema informativo1. È istituito, presso il Servizio infrastrutture e risorse idriche dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente in materia di sbarramenti, il Catasto degli sbarramenti di comp |
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Art. 4 - Sbarramenti di nuova realizzazione1. La realizzazione di nuove opere indicate all’articolo 1 è subordinata, sulla base della procedura contenuta nella normativa tecnica di cui all’Allegato A, all’approvazione tecnica dei competenti servizi dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità, in particolare dei territori e delle popolazioni a valle delle opere stesse. 2. È soggetta all’approvazione tecnica anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell’approvazione del progetto originario. |
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Art. 5 - Sbarramenti esistenti1. La prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti esistenti all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'ottenimento dell'apposita autorizzazione da parte dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Il proprietario dello sbarramento, o il gestore qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, al fine di evitare possibili ingenti danni economici e ambientali conseguenti alla perdita delle risorse idriche a causa della diffusa e generalizzata irregolarità degli stessi, entro il termine perentorio del 30 settembre 2024 N6 presenta l'istanza, secondo le modalità prescritte dall'Allegato A, per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento medesimo. Fino a tale data i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 4 e 5, per i quali non sono state irrogate le relative sanzioni, sono estinti. |
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Art. 5-bis - Applicazione delle sanzioni ed aggiornamento dell’allegato A |
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Art. 7 - Strumenti di valutazione1. La Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e la trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale. Tale relazione deve, in particolare, fornire delle risposte documentate ai seguenti quesiti: |
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Art. 8 - Norma finanziaria1. Le spese previste per l’attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2008. 2. Nel bilancio della regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni: in aumento Entrata UPB E350.001 |
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Art. 9 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma |
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Allegato A - Normativa tecnica concernente la progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione SardegnaTitolo I - Disposizioni generali e classificazioni Art. 1 - Oggetto e finalità 1. La presente normativa tecnica disciplina i procedimenti in materia di progettazione, costruzione, esercizio e controllo degli sbarramenti di competenza regionale ed in particolare: a) classificazione degli sbarramenti di ritenuta e relativi invasi; b) forme e termini per la presentazione delle domande; c) definizione dei rapporti tra gli Assessorati regionali interessati per i diversi aspetti della materia; d) casi e modi dell’acquisizione del parere dell’Unità tecnica regionale; e) termini e criteri dell’istruttoria; f) interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione; g) presentazione delle periodiche perizie tecniche sullo stato di conservazione, di manutenzione e di sicurezza delle opere; h) poteri ispettivi del Servizio infrastrutture e risorse idriche (di seguito SIR) dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici e dei Servizi del Genio civile (di seguito SGC) dello stesso Assessorato relativamente all’esecuzione delle opere ad alla conservazione delle opere e manutenzione delle dighe e relativi impianti; i) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti, direttori dei lavori e collaudatori; l) forme e contenuti per i fogli di condizioni; m) criteri per l’effettuazione dei collaudi; n) modalità dei pagamenti.
Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini della presente normativa si intende per: a) titolare: colui il quale detiene l’autorizzazione alla costruzione dello sbarramento; b) concessionario: il richiedente o titolare della concessione della derivazione d’acqua connessa allo sbarramento; nel caso di opere e acque raccolte in invasi non soggette a concessione di derivazione, s’intende il proprietario o il titolare dell’autorizzazione delle opere; c) gestore: il titolare che esercisce direttamente le opere, oppure la persona fisica o l’organizzazione cui il titolare o il proprietario abbia affidato ufficialmente la gestione delle opere; d) grandi dighe: sono le opere di sbarramento di altezza maggiore di 15 metri o che determinino un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 di metri cubi; e) piccole dighe: sono le opere di sbarramento aventi caratteristiche inferiori alle precedenti, a servizio di grandi derivazioni d’acqua; f) altezza della diga: ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24 marzo 1982 è il dislivello tra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde) e quella del punto più basso della superficie di fondazione (escluse eventuali sottostrutture di tenuta); g) altezza dello sbarramento: ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e ai fini dell’attribuzione delle competenze, si intende “la differenza fra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde), ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di sbarramenti privi di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna”; h) quota di massimo invaso: è la quota massima a cui può giungere il livello dell’acqua dell’invaso ove si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione da moto ondoso, da intendersi quale evento riferito alla portata di piena di progetto; i) portata di piena di progetto: portata assunta per la progettazione dell’opera riferita ad un preassegnato tempo di ritorno; l) quota massima di regolazione: è la quota del livello d’acqua al quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro dagli appositi dispositivi (quota dello sfioratore o della sommità delle eventuali paratoie); m) altezza di massimo invaso (massima ritenuta): è il dislivello fra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell’alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte; n) franco: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso; o) franco netto: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso aggiunta a questa la semiampiezza della massima onda prevedibile nel serbatoio; p) volume di invaso: ai fini dell’attribuzione delle competenze, si intende “la capacità del serbatoio compresa fra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e piano di campagna”; per le traverse fluviali il volume d’invaso è “il volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso d’acqua sbarrato”; q) volume totale di invaso: è la capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione; per le traverse fluviali è il volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso d’acqua sbarrato; r) volume complessivo di invaso: ai fini dell’applicazione delle presenti norme è da intendersi come il volume complessivo sotteso dallo sbarramento, pari alla somma del volume di invaso vero e proprio, valutato fino alla quota del piano di coronamento (esclusi i parapetti ed eventuali muri frangionde), e dei volumi d’acqua contenuti in strutture artificiali di qualunque tipo, a cielo aperto o in sotterraneo, che siano idraulicamente connesse con il serbatoio e siano liberamente affluenti in esso, inclusi i volumi contenuti nei canali adduttori; nel caso di sbarramenti totalmente tracimabili, il volume complessivo di invaso del serbatoio è determinato con riferimento alla quota di massimo invaso anziché alla quota del piano di coronamento; s) volume utile di regolazione: è il volume compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima alla quale l’acqua invasata può essere derivata per l’utilizzazione prevista; t) volume di laminazione: è il volume compreso fra la quota di massimo invaso e la quota massima di regolazione o, per i serbatoi specifici per la laminazione delle piene, tra la quota di massimo invaso e la quota della soglia inferiore dei dispositivi di scarico; u) volume morto: è il volume tra la quota dello scarico di esaurimento e la quota minima di fondazione; v) sbarramenti per la laminazione delle piene: sono sbarramenti il cui invaso avviene solo nel corso degli eventi meteorici che determinano portate in alveo maggiori della portata massima defluente attraverso le luci di fondo dello sbarramento; z) traverse fluviali: sono sbarramenti che determinano un rigurgito contenuto nell’alveo del corso d’acqua, che sono parzialmente o totalmente tracimabili e che possono essere dotati o meno di paratoie di regolazione del livello di invaso. aa) alveo: si intende l’insieme degli spazi normalmente allagati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di dieci anni; nel caso di tratti arginati con continuità, le parti di territorio che vanno dai corpi arginali fino al piede esterno dei medesimi.
Art. 3 - Classificazione degli sbarramenti 1. Gli sbarramenti di competenza regionale sono suddivisi nelle seguenti tipologie e categorie:
Titolo II - Sbarramenti di nuova realizzazione. Procedimento di autorizzazione Art. 4 - Progetto di fattibilità 1. Ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di competenza regionale, ovvero la loro modifica qualora già esistenti, che mantenga o faccia rientrare le opere stesse tra quelle assoggettate alle presenti disposizioni, deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di fattibilità redatto, secondo le indicazioni di cui all’articolo 10 della presente normativa tecnica, da tecnici iscritti ai relativi albi e secondo le specifiche competenze professionali. 2. Il progetto di fattibilità dell’opera deve essere sottoscritto dal richiedente e dall’ingegnere progettista iscritto all’albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.
Art. 5 - Presentazione della domanda 1. La domanda di autorizzazione per gli sbarramenti di competenza regionale deve essere rivolta alla Regione autonoma della Sardegna ed inoltrata al SIR, per gli sbarrame |
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