L. R. Puglia 25/02/2010, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 25/02/2010, n. 3

Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali.
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Art. 1 - Finalità

1. N1 È istituita l’Agenzia regionale per le attivit�

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Art. 2 - Attività in ambito forestale

1. L’Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:

a) un sistema coordinato e integrato, nell’ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la gestione del patrimonio forestale, appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Puglia, già facente parte del patrimonio dello Stato;

b) iniziative finalizzate alla valorizzazione e utilizzazione delle biomasse agro-forestali;

c) l’ammodernamento delle strutture forestali;

d) attività di supporto tecni

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Art. 3 - Attività irrigue

1. L’Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:

a) un sistema coordinato e integrato della risorsa “acqua” a fini irrigui emunta dagli impianti già dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di beni e del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione;

b) un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell’allevamento d

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Art. 3-bis - Attività in ambito fitosanitario

N5

1. Sono assegnate all'Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale:

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Art. 4 - Competenze della Giunta regionale

N13

1. In relazione alle finalità e ai compiti assegnati all'Agenzia, la Giunta regionale definisce:

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Art. 5 - Autonomia organizzativa e gestionale dell’Agenzia

1. L’Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.

2. La gestione finanziaria dell’Agenzia è improntata ai crite

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Art. 6 - Organi dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia:

a) il Direttore generale;

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Art. 7 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è il rappresentante legale dell’Agenzia.

2. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione della Giunta regionale.

3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti regionali in servizio a qualunque titolo, dirigenti dialtra pubblica amministrazione ovvero tra persone in possesso

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Art. 7-bis - Il Consiglio di amministrazione

N16

1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due membri, tutti nominati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dell'equilibrio di genere, dura in carica tre anni. L'incarico dei componenti è rinnovabile per una sola volta e non può eccedere la durata della consiliatura regionale al termine della quale, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, si intende prorogato fino alla data di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione e, comunque,

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Art. 7-ter - Presidente del Consiglio di amministrazione

N16

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale, a livello nazionale o internazionale, nei settori di operatività dell'Agenzia.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

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Art. 8 - Compiti del Direttore generale

N13

1. Il Direttore generale, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale e specificati dal Consiglio di amministrazione, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:

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Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti al regi

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Art. 10 - Conferenza tecnica

1. Il Direttore generale, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale dell’attività consultiva e di supporto di un’apposita Conferenza tecnica costituit

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Art. 11 - Risorse strumentali

1. La Giunta regionale concede in gestione, gratuitamente e con vincolo di destinazione, tutti i beni mobili e immobili, le attrezzature e ogni altra risorsa strumentale per la migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati all’Agenzia. La proprietà dei beni demaniali, degli impianti e delle attrezzature strumentali al servizio dell’Agenzia restano in ogni caso in capo alla Regio

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Art. 12 - Risorse umane

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Agenzia si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell’articolo 16, comma 5.

2. In fase di prima istituzione l’Agenzia si avvale:

a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);

b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assu

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Art. 13 - Risorse finanziarie

1. L’Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

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Art. 14 - Accesso alla documentazione e all’ informazione.

1. L’attività dell’Agenzia si conforma ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

2. L’Agenzia assicura l’informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunic

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Art. 15 - Abrogazione

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Art. 16 - Disposizioni finanziarie e transitorie

1. Per l’anno 2010, alla dotazione finanziaria dell’Agenzia si provvede mediante il trasferimento alla stessa degli stanziamenti stabiliti nel bilancio di previsione della Regione Puglia, ovvero nella inferiore misura a seguito di provvedimenti di impegno esecutivi già assunti alla data dell’adozione del provvedimento di trasferimento delle somme ancora disponibili, sui seguenti capitoli:

a) capitolo 131055 - UPB 8.4.1 “Interventi previsti dall’art. 15, lett. b), L.R. n. 54/1981 - oneri pregressi derivanti dalla gestione diretta degli impianti irrigui collettivi” = - € 0,00;

b) capitolo 131060 - UPB 8.4.1 “Spesa per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei pozzi irrigui di proprietà regionale. L.R. n. 15/1994” = - € 3.000.000,00;

c) capitolo 131072 - UPB 8.4.1 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali - compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze - L.R. n. 15/1994” = - € 1.360.000,00;

d) capitolo 131076 - UPB 8.4.1 “Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui regionali” = - € 800.000,00;

e) capitolo 131079 - UPB 8.4.1 “Spese per il personale impiegato nella gestione degli impianti irrigui regionali” = - € 7.800.000,00;

f) capitolo 3020 - UPB 8.1.1 “Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo

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