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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 07/08/2002, n. 15
L. R. Puglia 07/08/2002, n. 15
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- L.R. 07/01/2004, n. 1
- L.R. 04/08/2004, n. 14
- L.R. 12/05/2006, n. 9
- L.R. 02/11/2006, n. 32
- L.R. 26/05/2009, n. 12
- L.R. 05/12/2011, n. 32
- L.R. 28/12/2018, n. 67
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TITOLO I - Finalità, soggetti e servizi |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all'orientamento, assicurando uguaglianza di opportunit&agrav |
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Art. 2 - Destinatari1. Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono rivolte a tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di c |
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Art. 3 - Offerta di formazione1. La Regione, sentite le province, al fine di orientare l'organizzazione del sistema formativo e dell'orientamento in senso integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico, formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché l'organizzazione dell'offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei patti territoriali, contratti d'area, programmazione negoziata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento. 2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di s |
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Art. 4 - Servizi di orientamento1. La Regione, di concerto con le province, sviluppa e promuove la preparazione alla vita sociale di studio e di lavoro, n |
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Art. 5 - Osservatorio regionale del mercato del lavoro1. La Regione Puglia, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e delle relative dinamiche, istituisce l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. |
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Art. 6 - Azioni di supporto1. La Regione, per riqualificare, ammodernare e innovare il sistema regionale di formazione e con la finalità di re |
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TITOLO II - Conferimento di funzioni alle province |
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Art. 7 - Princìpi per il conferimento delle funzioni1. La Regione Puglia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, cooperazione e omogeneità, al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce all |
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Art. 8 - Funzioni delle province1. Le province concorrono, con le modalità di cui all'articolo 22 della presente legge, alla individuazione dell'attività formativa da realizzare nel territorio regionale, alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di orientamento professionale e sono responsabili della corretta attuazione dei programmi di formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia. 2. Sono attribuite alle province in particolare le funzioni relative: |
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Art. 9 - Agenzie per la formazione e l'orientamento professionale1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire una Agenzia per la formazione e l'orientamento professionale, ai |
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Art. 10 - Mediateca provinciale1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire apposita mediateca operante in àmbito provinciale, quale s |
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Art. 12 - Beni mobili e immobili per l'esercizio delle funzioni1. I beni mobili e immobili di proprietà della Regione e connessi all'esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia competente per territorio sec |
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Art. 14 - Coordinamento con le province nell'esercizio delle funzioni1. È istituita la Conferenza permanente fra Regione e province per l'attuazione della presente legge. |
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Art. 15 - Potere sostitutivo1. Qualora le province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti o non rispettandone i termini, la |
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TITOLO III - Ruolo e funzioni della Regione |
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Art. 16 - Funzioni1. La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell'orientamento e della formazione professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del lavoro e in raccordo con i servizi dell'impiego. 2. La Regione in particolare esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea, attraverso direttive esaustive alle province in ordine alle funzioni loro assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli enti attuatori. |
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Art. 17 - Rapporti con le imprese1. Per l'attuazione delle attività di orientamento e formazione professionale, ivi comprese le esperienze di stage |
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Art. 18 - Rapporti con la scuola1. La Regione promuove intese, accordi di programma e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le province, con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso collegati, al fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività e interventi per: |
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Art. 19 - Rapporti con le università e con le accademie delle belle arti1. La Regione, sentite le province, nel quadro della legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con il sistema universitario pugliese e le accademie delle belle arti e istituti equipollenti, promuove iniziative in raccordo con le province e l'Università con l'obiettivo di: a) sviluppare e qualificare le azioni di formazione professionale, con particolare |
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Art. 20 - Integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione1. Al fine di concorrere a realizzare l'integrazione tra politiche formative, del lavoro e dell'istruzione, l'Assessorato |
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TITOLO IV - Attuazione degli interventi |
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Art. 21 - Programmazione1. La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge, adottando al riguardo il |
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Art. 22 - Affidamento delle attività1. “A partire dalle attività previste nella programmazione 2007-2013” N4, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle la cui attuazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 |
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Art. 23 - Organismi attuatori1. La realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni “oppure atti unilaterali d'obbligo” N8, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi: a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale N9; b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o fin |
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Art. 24 - Accreditamento degli organismi formativi1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accreditamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale N17. 2. Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento: a) i datori di lavoro pubblici e privati che svolgo |
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Art. 25 - Elenco regionale degli organismi formativi |
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TITOLO V - Qualificazione del sistema |
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Art. 26 - Ammodernamento qualitativo e innovazione del sistema formativo1. La Regione persegue il miglioramento e l'ammodernamento qualitativo del sistema di orientamento e di formazione profess |
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Art. 27 - Carta dei servizi1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del |
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Art. 28 - Libretto formativo del cittadino1. Al fine di documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite, all'atto della prima iscrizione a un corso di |
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Art. 29 - Certificazione delle competenze1. La certificazione delle competenze è una procedura di formale accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un’attestazione avente valore di atto pubblico, di parte terza. 2. Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le figure professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti n |
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Art. 30 - Certificazione delle competenze1. Le competenze professionali acquisite mediante la partecipazione regolare ad attività di formazione professionale realizzate da strutture accreditate, ovvero mediante |
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Art. 31 - Crediti formativi1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite e che può essere ricono |
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Art. 32 - Monitoraggio e valutazione1. La Regione assume l'efficacia occupazionale, l'efficienza gestionale e la qualità del servizio offerto come criteri di riferimento per la valutazione delle azioni di programmazione, attuazione e controllo dei processi e dei servizi connessi al sistema regionale della formazione professionale |
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TITOLO VI - Norme transitorie |
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Art. 33 - POR Puglia 2000 20061. Per l'attuazione delle iniziative previste nel POR Puglia 2000 2006 si applicano le norme contenute negli articoli da 4 |
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Art. 34 - Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 271. I termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 sono riaperti per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale scade |
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Art. 35 - Regolamenti di attuazione1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su decisione de |
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Art. 36 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: - legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54; - legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 - articoli 14 e 25; - legge regionale 17 giugno 1983, n. 9; - legge regionale 10 dicembre 1983, 21; - legge regionale 25 gennaio 1984, n. 8; - legge regionale 26 marzo 1985, n. 12; |
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Art. 37 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di assegnazioni di risorse finanziarie da parte della Ue, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale. 2. Alla determinazione delle quote regionali di cofinanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale. 3. Alla cop |
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