L. R. Lombardia 05/02/2024, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 05/02/2024, n. 3

Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo.
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di favorire la costituzione dei distretti del cibo, così come definiti dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e di

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Art. 2 - (I distretti del cibo)

1. La Regione promuove l’individuazione dei distretti del cibo di cui all’articolo 1, al fine di favorire l’integrazione di attività agricole e agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriale, valorizzando, nel più generale contesto dell’economia rurale, il legame con le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle pr

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Art. 3 - (Azioni di sostegno)

1. La Regione può concedere contributi ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa europea e nazionale, con particolare riguardo a:

a) progetti per la promozione dei prodotti locali dei distretti;

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Art. 4 - (Consulta dei distretti)

1. Viene istituita la consulta regionale dei distretti del cibo.

2. La consulta di cui al comma 1 formula alla Giunta e al Consiglio regionale proposte per la promozione e la valorizzazione delle attività dei distretti.

3. La consulta relaziona annualmente alla commissione consiliare competente in materia di agricoltura in merito al lavoro svolto e alle proposte formulate.

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Art. 5 - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:

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Art. 6 - (Abrogazione dell’articolo 7-bis della l.r. 31/2008)
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Art. 7 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, della presente legge, previste in euro 150.000,00 annui per gli anni da

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Art. 8 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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Dalla redazione