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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Campania 20/06/2022, n. 4
Regolam. R. Campania 20/06/2022, n. 4
Regolam. R. Campania 20/06/2022, n. 4
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Premessa
La Giunta regionale
ha deliberato
Il Presidente della Giunta regionale |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 2 - Modifica all'articolo 3 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 4 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 7 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 7 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Piani Forestali di Indirizzo Territoriale 1. I Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, di seguito denominato P.F.I.T., di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, qualora redatti, s |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 9 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 le parole "è costituito lo Sportello Unico" sono sostituite dalle seguenti: "sono costituiti gli Sportelli Unici"; |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 14 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 9 - Modifica all'articolo 17 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 18 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 20 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 20 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Oltre alle tipologie di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11/1996, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non, non costituiscono aree boscate le seguenti tipologie: a) gli orti botanici, ovvero le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo; b) le formazioni arbustive ed arboree, |
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Art. 12 - Modifica all'articolo 22 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 13 - Modifica all'articolo 23 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 14 - Modifica all'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 24 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 25 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 26 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 26 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 30 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella lettera a) del comma 1 il numero "2" è sostituito dal seguente: "3"; b) la lettera a) del comma 2 è sostituita |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 31 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 3 dopo la parola "forestale" sono aggiunte le seguenti: "e silvo-pastorale"; b) nel punto 1) della lettera a) del comma 4 il numero "2" è sostituito dal seguente: "3"; c) nel punto 1) della lettera a) del comma 4 dopo le lettere "m), o)" sono aggiunte le seguenti parole: ". In tali casi il piedilista delle matricine da riservarsi dal taglio non è richiesto"; |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 32 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella lettera i) del comma 2 d |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 33 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modifi |
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Art. 21 - Modifica all'articolo 34 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 35 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 23 - Modifica all'articolo 36 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 37 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 38 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 le parole ", tramite il S.U.A.F.," sono soppresse; b) il comma 2 è |
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Art. 26 - Modifica alla rubrica del Capo IV del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nella rubrica del Capo IV del Titolo II dopo la parola "PUBBLICA" sono aggiunte le seguenti: "O COLLETTIVA". |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 39 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 40 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 29 - Modifica all'articolo 41 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 42 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 tra le parole "è effettuata" e le parole "mediante asta" è aggiunta la seguente: "esclusivamente"; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è corredata da una "garanzia provvisoria" sotto forma di cauzione, nel |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 43 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 32 - Modifiche all'articolo 45 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 33 - Introduzione del nuovo Capo IV.BIS del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Tra gli articoli 45 e 46 del Regolamento re |
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Art. 34 - Modifiche all'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli interventi di taglio dei boschi devono essere attuati mediante la nomina del Direttore del cantiere forestale il quale assume le funzioni di Direttore tecnico dei tagli boschivi, di seguito indicato come "Direttore", individuato tra i soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l'espletamento di tali attività. Il Direttore assume esclusivamente la responsabilità tecnica dell'intervento del taglio boschivo."; b) nel comma 2 le parole "dall'Ente/Soggetto proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "dal Soggetto pubblico o privato, proprietario o gestore"; |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 46-bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 36 - Modifiche all'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 47 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto, per i Soggetti pubblici, o dalla data di sottoscrizione/registrazione dello stesso, per i Soggetti privati. Detta consegna, attestata con la redazione di apposito |
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Art. 37 - Modifiche all'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 48 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Struttura Regionale Territoriale competente, sulla scorta dei verbali del Direttore di cui all'articolo 46, |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 49 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 49 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 39 - Atti della Regione Modifiche all'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 50 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Direttore deve comunicare alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato e al Soggetto proprietario o gestore l'ultimazione del taglio boschivo entro 30 giorni dal termine dello stesso."; |
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Art. 40 - Modifiche all'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 51 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella rubrica del titolo dell'articolo 51 le parole "degli stradelli temporanei" sono sostituite dalle seguenti: "dei tracciati di uso e a |
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Art. 41 - Modifica alla rubrica del Capo V del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nella rubrica del Capo V del Titolo II tra la parola "NORME" e la parola "COMUNI" è aggiunta la seguente: "TECNICHE". |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 53 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 54 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella lettera a) del comma 1 tra le parole "in piedi, " e la parola "mantenimento" sono aggiunte le seguenti: "pericolanti o schiantate, "; |
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Art. 44 - Modifiche all'articolo 55 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 45 - Modifica all'articolo 56 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 57 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel punto 4) della lettera a) del comma 1 le parole "previo ordine di servizio del direttore del cantiere forestale, che procederà" sono sostituite dalla eseguenti: "previa disposizione del Direttore che procede"; b) il punto 5) della lettera a) del comma 1 è sostituito dal seguente: "5) per le conifere l'assegno delle piante deve avvenire mediante rilevo del diametro a 1,30 metri da terra e apposizione, alla medesima altezza, di numerazione progressiva in tinta ross |
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Art. 47 - Modifica all'articolo 58 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 48 - Modifica all'articolo 60 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 49 - Modifiche all'articolo 61-bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 50 - Modifiche all'articolo 63 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 51 - Atti della Regione Modifica all'articolo 64 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 52 - Modifiche all'articolo 70 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 70 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel punto 1) della lettera a) del comma 6 le parole "sfollo e di diradamento" sono sostituite dalle seguenti: "follo, di diradamento e preparazione"; |
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Art. 53 - Modifica all'articolo 78 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 54 - Modifiche all'articolo 79 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 79 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 le parole "di piante. Le seguenti specie, quando presenti in modo sporadico in bosco" sono sostituite dalle seguenti: "delle piante presenti. Le seguenti specie, quando presenti in bosco al disotto di tale soglia"; b) nel comma 1 dopo le parole "endemismi ed i relitti vegetazionali." sono aggiunte le seguenti: "Tuttavia, a carico delle stesse possono prevedersi interventi selvicolturali calibrati sulla base delle caratteristiche auto-ecologiche e mirati a favorirne la conservazione, la rinnovazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, una maggiore frequenza."; c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Allorquando le specie di cui al comma 1 superano la soglia del 10 per cento de |
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Art. 55 - Modifica alla rubrica del Capo VI del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nella rubrica del Capo VI del Titolo II del Regolam |
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Art. 56 - Introduzione della nuova Sezione I del Capo VI del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Tra il Capo VI e l'articolo 80 del Regolamento |
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Art. 57 - Sostituzione dell'articolo 80 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 80 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così sostituito dal seguente: "Art. 80 - Definizioni e scopi 1. Per la viabilità forestale e silvo-pastorale è adottata la definizione di cui dell'articolo 3, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 34/2018. 2. |
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Art. 58 - Introduzione dell'articolo 80-bis del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 80 è introdotto il seguente: "Art. 80-bis - Classificazione della viabilità forestale e silvo-pastorale 1. La viabilità forestale e silvo-pastoral |
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Art. 59 - Sostituzione dell'articolo 81 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 81 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così sostituito dal seguente: "Art. 81 - Procedure e progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale 1. La progettazione della viabilità forestale e silvo-pastorale permanente deve rispettare gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Interm. n. 563734/2021. 2. La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dei proc |
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Art. 60 - Introduzione dell'articolo 81-bis del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 81 è introdotto il seguente: |
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Art. 61 - Introduzione della nuova Sezione II del Capo VI del Titolo II del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Tra gli articoli 81-bis e 82 del Re |
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Art. 62 - Sostituzione dell'articolo 82 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 82 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così sostituito dal seguente: |
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Art. 63 - Sostituzione dell'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 83 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così sostituito dal seguente: "Art. 83 - Disposizioni |
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Art. 64 - Introduzione degli articoli 83-bis, 83-ter, 83-quater, 83-quinquies, 83-sexies del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nel Regolamento regionale n. 3 del 2017, dopo l'articolo 83 sono introdotti i seguenti: "Art. 83-bis - Imprese forestali 1. Ai fini delle presenti disposizioni viene adottata la definizione di impresa forestale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera q), del D.Lgs. n. 34/2018. 2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le imprese forestali sono distinte secondo le seguenti sezioni: a) Categoria I: imprese e ditte, anche individuali, di utilizzazione forestale, comunque denominate, che svolgono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, attività in ambito forestale; b) Categoria II: imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile; c) Categoria III: imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione che svolgono anche attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2018; d) Categoria IV: imprese e ditte di prima trasformazione del legno che svolgono anche attività di gestione forestale di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2018; e) Categoria V: imprese o ditte, anche individuali, che non rientrano nelle categorie precedenti ma che svolgono comunque attività in ambito forestale. Art. 83-ter - Iscrizione all'Albo 1. All'Albo possono iscriversi le imprese, in forma singola o associata, i consorzi o altre forme associative forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2018. 2. All'Albo possono iscriversi anche: a) le imprese, i consorzi e le cooperative forestali aventi sede legale in altre Regioni e Province Auto |
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Art. 65 - Introduzione del Titolo II.BIS del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Dopo l'articolo 83-sexies del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è introdotto il seguente Titolo: "TITOLO II.BIS - PIANI FORESTALI DI INDIRIZZO TERRITORIALE - P.F.I.T. Art. 83-septies - Disposizioni e finalità 1. Il P.F.I.T., qualora predisposto, è redatto in conformità: |
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Art. 66 - Modifiche all'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I Piani di Gestion |
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Art. 67 - Introduzione dell'articolo 84-bis del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Dopo l'articolo 84 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è introdotto il seguente: "Art. 84-bis - Strumenti equivalenti |
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Art. 68 - Modifiche all'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 86 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella lettera a) del comma 2 tra |
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Art. 69 - Modifiche all'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 87 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 70 - Modifica all'articolo 89 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 71 - Modifica all'articolo 90 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 72 - Modifiche all'articolo 91 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 73 - Modifiche all'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 93 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 9 tra le parole "di campionamento" e le parole "deve essere" sono aggiunte le seguenti: "di cui ai commi 7 e 8"; |
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Art. 74 - Modifiche all'articolo 94 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 75 - Modifiche all'articolo 99 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 99 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella lettera b) del comma 1la parola "ecc." è sostituita dalle seguenti: "fuoco prescritto, ecc."; |
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Art. 76 - Introduzione degli articoli 101-bis, 101-ter del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Tra gli articoli 101 e 102 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 sono introdotti i seguenti: |
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Art. 77 - Modifiche dell'articolo 102 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 102 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato |
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Art. 78 - Modifica dell'articolo 104 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 79 - Modifiche all'articolo 105 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 80 - Modifiche all'articolo 107 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 107 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "e) stato della viabilità e accessibilità, classificata secondo i parametri riportati nell'allegato 1 al Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021, n. 563765, in: ben servita; scarsamente servita; non servita;"; |
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Art. 81 - Modifiche all'articolo 110 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 110 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente |
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Art. 82 - Modifiche all'articolo 112 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 112 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella lettera b) del comma 1 le parole "di servizio, le vie di accesso e la sentieristica" sono sostituite dalle seguenti: "forestale e silvo-pastorale esistente di cui all'articolo 80-bis"; b) nella lettera f) del comma 1 tra le parole "interventi" e le parole ", in scala |
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Art. 83 - Modifiche all'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 113 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella lettera b) del comma 1 dopo le parole "catastali corrispondenti" sono aggiunte le seguenti: ". Le particelle forestali devono essere raggruppate in specifiche in Classi economiche/Comprese"; b) nella lettera d) del comma 1 le parole "di frana, " sono sostituite dalla seguente: "idrogeologico"; c) nella lettera h) del comma 1 dopo le parole "ar |
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Art. 84 - Modifiche all'articolo 114 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 114 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 85 - Modifiche all'articolo 115 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 115 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In presenza di situazioni imprevedibili o es |
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Art. 86 - Modifica all'articolo 118 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 87 - Modifica all'articolo 119 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 88 - Modifiche all'articolo 120 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 120 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così m |
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Art. 89 - Modifiche all'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 121 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nel comma 1 le parole "stesura - bozza - entro il termine fissato nel V.I.L. |
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Art. 90 - Modifica all'articolo 122 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 91 - Modifica all'articolo 123 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 92 - Modifica alla rubrica del Titolo IV del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nella rubrica del Titolo IV le parole "SECONDARI E DEI BOSCHI DASEME" sono sostituite dalle seguenti: "SECONDARI, DEI BOSCHI DA SEME E VETUSTI". |
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Art. 93 - Modifiche all'articolo 124 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 94 - Modifiche all'articolo 125 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 125 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 95 - Modifica all'articolo 126 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 96 - Modifiche all'articolo 129 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 97 - Modifiche all'articolo 130 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 98 - Modifiche all'articolo 131 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 131 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 99 - Modifiche all'articolo 135 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 100 - Introduzione del Capo V del Titolo IV del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Dopo l'articolo 140 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è introdotto il seguente Capo: "CAPO V - BOSCHI VETUSTI Art. 140-bis - Identificazione, caratteristiche e gestione e tutela 1. Per i boschi vetusti viene adottata la definizione di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera s.bis), del D.Lgs. n. 34/2018. 2. I boschi vetusti sono caratterizzati dalla presenza di tappe mature coerenti con la dinamica ecologica tipica della specifica formazione forestale, costituiscono serbatoi di biodiversità e nello stesso tempo aree centrali nelle strat |
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Art. 101 - Modifica della rubrica del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nella rubrica del Titolo V del Regolamento regional |
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Art. 102 - Modifica all'articolo 143 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 103 - Modifica all'articolo 144 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 104 - Modifiche all'articolo 149 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 105 - Modifica della rubrica del Capo III del Titolo V del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Nella rubrica del Capo III del Titolo V del Regolam |
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Art. 106 - Modifiche all'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 153 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Perle materie di esclusiva competenza dello Stato, per le trasformazioni dei boschi è |
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Art. 107 - Modifiche all'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 108 - Introduzione dell'articolo 154-bis del Regolamento regionale n. 3 del 20171. Dopo l'articolo 154 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è introdotto il seguente: "Art. 154-bis - Riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agro-pastorali preesistenti escluse dalla definizione di bosco 1. Ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio sono recepite le disposizioni del Decreto Interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali). |
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Art. 109 - Modifiche all'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 155 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella lettera b) del comma 5 le parole "o realizzate" sono sostituite dalle seguenti: "o è realizzata"; b) le lettere c) e d) del comma 5 sono sostituite dalle seguenti: "c) è richiesta da un imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale; d) è finalizzata al ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, solo qualora ci |
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Art. 111 - Modifiche all'articolo 156 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 112 - Modifica all'articolo 157 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 113 - Modifica all'articolo 158 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 158 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 114 - Modifica all'articolo 161 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 115 - Modifiche all'articolo 162 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 116 - Modifica all'articolo 163 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 117 - Modifiche all'articolo 164 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 164 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella rubrica dell'articolo 164 le parole "Elenco delle opere" sono so |
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Art. 118 - Modifiche all'articolo 165 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 165 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "b) l |
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Art. 119 - Modifiche all'articolo 166 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 166 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: a) nella rubrica dell'articolo 166 le parole ", lavori e movimenti di terreno soggetti" sono sostituite dalla seguente: "soggette"; |
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Art. 120 - Modifiche all'articolo 175 del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 175 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 121 - Spostamento dell'articolo 178-bis dal Titolo VII al Titolo VIII del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 122 - Modifiche all'articolo 178-bis del Regolamento regionale n. 3 del 20171. L'articolo 178-bis del Regolamento regionale n. 3 del 2017 è così modificato: |
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Art. 123 - Modifica all'articolo 179 del Regolamento regionale n. 3 del 2017 |
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Art. 124 - Invarianza finanziaria1. Il presente Regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 125 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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