Deliberaz. G.R. Calabria 16/12/2016, n. 548 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Calabria 16/12/2016, n. 548

Artt. 6 e 7 della L.R. 45/2012 - "Linee Guida per l'aggiornamento del Piano Forestale Regionale" e "Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 15/12/2020, n. 484
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


VISTI:

- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, in particolare l'art. 3 laddove si dispone che le Regioni, in relazione alle Linee Guida di programmazione forestale di cui al D.M. 16 giugno 2005 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio, "... definiscano le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e revisione di propri piani forestali"; altresì "... promuovono la pianificazione forestale per la gestione del bosco e definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani";

- la legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", in particolare all'art. 6 ove è previsto che "... la Regione provvede alla redazione e revisione del Piano Forestale coerentemente agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma Quadro per il Settore Forestale di cui alla legge 296/2006. Il PFR ha valenza quinquennale ed è redatto dal dipartimento competente in materia di agricoltura, foreste e forestazione e approvato dalla Giunta regionale";

- la Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999, aggiornata e sostituita con la Strategia della Commissione COM (2013) 659 final del 20 settembre 2013) e le priorità definite nel Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999), già recepite a livello nazionale nel Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);

- la Strategia UE sulle Infrastrutture verdi (COM(2013) 249 final del 6 maggio 2013) nei termini in cui contribuisce agli obiettivi di protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale rappresentato dalle foreste regionali;

- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- l'art. 21 del predetto Reg. (UE) n. 130

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Allegato 1 - Piano Forestale Regionale - Linee guida

L'elaborazione del Piano forestale, in aggiornamento del precedente P.F.R. approvato con Delib.G.R. n. 701/2007, nasce prioritariamente dall'esigenza di dotare la Regione di uno strumento di pianificazione e protezione delle foreste regionali, per come stabilito all'art. 6 della L.R. n. 45/2012, nonché di riferimento nell'attuazione delle politiche forestali regionali, nazionali e comunitarie.

In tale contesto diventa essenziale sostenere la gestione sostenibile delle foreste regionali nell'ambito di quelli che sono gli obiettivi fissati dalla Strategia Forestale per l'Unione Europea (COM/2013/659), dal Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) e dalla stessa legge regionale n. 45/2012.

D'altra parte, gli impatti attesi dei cambiamenti climatici e le principali vulnerabilità ad essi associabili, richiedono un impegno aggiuntivo e rappresentano una nuova e rinnovata sfida per il settore forestale regionale, date le rilevanti potenzialità sia nella mitigazione dei rischi che nella capacità di adattamento agli effetti perturbatori.

Da qui il fabbisogno di sollecitare interventi che attuino soluzioni moderne e sostenibili, anche attraverso strategie di sviluppo che privilegino forme di gestione integrata delle aree forestali.

Il Piano conterrà gli elementi conoscitivi di base necessari per sostenere la pianificazione forestale, in applicazione delle linee direttrici dalla politica comunitaria e dei conseguenti interventi a sostegno.

Relativamente alle azioni e agli interventi funzionali al patrimonio forestale, verranno definite le priorità di intervento, i mezzi finanziari e tecnici per la loro realizzazione, il ruolo delle strutture pu

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Allegato 2 - "Linee guida per la Redazione dei Piani di Gestione Forestale" della Regione Calabria



Premessa

Le presenti linee guida definiscono gli standard per la redazione, approvazione, cofinanziamento e attuazione dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale previsti dalla vigente legislazione regionale (L.R. n. 45 del 20 ottobre 2012 e s.m.i.).

Il Piano di Gestione e Assestamento Forestale si configura come lo strumento di programmazione degli interventi selvicolturali per l'uso sostenibile delle risorse forestali e dei miglioramenti al patrimonio silvo-pastorale di aree pubbliche e private, di proprietà singola o associata.

A tal proposito, i piani devono conseguire obiettivi economici e ambientali, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità e in armonia con gli obiettivi definiti con le risoluzioni delle conferenze interministeriali di Helsinki, Lisbona, Vienna e Varsavia, concernenti la promozione della gestione forestale sostenibile, al fine di garantire al bosco, ora e in futuro le proprie funzioni ecologiche, economiche e sociali sia sul piano locale, che nazionale e globale.

Nei territori soggetti a vari regimi di protezione (aree Rete Natura 2000, aree protette regionali e nazionali, oasi naturali, riserve ecc.) le presenti linee guida devono essere integrate, laddove previsto, dalla specifica normativa predisposta dagli Enti gestori per tali aree.

La redazione del piano dovrà tener conto delle direttive e prescrizioni, qualora previste, dai Piani di Gestione specifici per tali aree e di eventuali altre misure di conservazione e gestione previste dalla normativa regionale e nazionale.

Gli elementi qualificanti della pianificazione forestale sono:

- la coerenza con il quadro giuridico-legislativo e pianificatorio vigente nell'area;

- garantire o ripristinare il funzionamento dei sistemi forestali;

- massimizzare la capacità di ciascuna formazione a soddisfare la funzione prevalente attribuita;

- il rispetto e la razionalizzazione degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali legate alla gestione delle risorse agro-silvo-pastorali;

- prevenire o contenere gli effetti dei fenomeni naturali che per la loro entità potrebbero pregiudicare l'esistenza del bosco alterando profondamente uno stato di equilibrio adatto anche al soddisfacimento delle esigenze umane.

La Pianificazione deve essere elaborata in modo da pervenire ad uno strumento onnicomprensivo, idoneo a fornire indicazioni esaustive alla proprietà ed alla collettività riguardo alla utilizzazione sostenibile delle risorse ambientali presenti nell'area.

Essa deve essere strutturata in modo da fornire una conoscenza esaustiva del territorio e delle sue risorse, affinché si possa promuovere una tutela attiva del territorio stesso, favorendone lo sviluppo, in un quadro coordinato e multifunzionale, al fine di prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti, attivare processi economici, migliorare il quadro socioeconomico locale, accrescere e migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

Si precisa che la pianificazione non potrà derogare dalle disposizioni impartite dalla L.R. n. 45 del 20 ottobre 2012 e s.m.i., dalle P.M.P.F. vigenti e dai Regolamenti di attuazione. Eventuali deroghe devono essere un evento straordinario e puntualmente motivato.


1. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida i termini: piani di assestamento dei beni agro-silvo-pastorali, piani di assestamento forestale, piani economici di utilizzazione, piani di gestione delle risorse forestali, che procedono ad una pianificazione, nello spazio e nel tempo, delle risorse presenti nei territori boscati, a livello aziendale, di proprietà pubblica e/o privata, ed approvati dalla Regione, sono equiparati.

Le presenti linee guida adottano la dizione di Piano di Gestione e Assestamento Forestale, di seguito indicato come PGF.


2. Generalità ed obiettivi

Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari (Art. 7 L.R. n. 45/2012).

I PGF devono essere redatti esclusivamente da tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali, sezione A.

I PGF redatti per la prima volta sono denominati piani di primo impianto. Per revisione si intende, invece, una redazione del PGF compilata contestualmente allo scadere del piano e comunque entro e non oltre i 5 anni successivi alla scadenza stessa. Scopo della revisione è di aggiornare il piano scaduto accertando variazioni di provvigioni, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e notizie raccolti in precedenza.

I PGF, sia quelli di primo impianto che le revisioni, dovranno avere un periodo di validità compreso tra minimo 10 anni e massimo 20 anni; la revisione potrà essere anticipata qualora, in conseguenza di calamità naturali o incendi, la superficie assestata subisca modifiche tali da pregiudicare l'applicabilità del PGF.


3. Perimetrazione, uso del suolo

Ai fini della pianificazione, l'assestatore dovrà tenere conto del perimetro della proprietà agro-silvo-pastorale da assestare, quale risulta dai documenti catastali, di proprietà e di disponibilità.

Il territorio in esame sarà distinto nelle seguenti categorie di uso del suolo:

- bosco;

- rimboschimenti;

- formazioni arbustive;

- pascolo;

- improduttivo.


3.1. Bosco

Si definisce bosco l'area coperta da vegetazione arborea forestale, di origine naturale o artificiale con una superficie minima di m2 2000, una larghezza minima di m 20 e un'area di incidenza non inferiore al 20% come definito dalla L.R. n. 45/2012 Sono, altresì, da considerare bosco le aree temporaneamente prive di copertura forestale, per cause naturali o artificiali, come le aree bruciate e aree di recente utilizzazione.

Per la classazione delle formazioni forestali si farà riferimento alla nomenclatura Corine Land Cover (allegato A).


3.2. Boschi di neoformazione

Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni nudi prima utilizzati a pascolo o quelli destinati a coltivazioni agrarie; con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine; i predetti soprassuoli in qualsiasi stadio di sviluppo si trovino e aventi una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari a almeno il venti per cento. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari a almeno il quaranta per cento, come definito dalla L.R. n. 45/2012.


3.3. Rimboschimenti

Popolamenti forestali di origine artificiale con una superficie minima di m2 2.000, una larghezza minima di m 20 e un'area di incidenza non inferiore al 20%.

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