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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 12/10/2012, n. 45
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- L.R. 19/11/2020, n. 26
- L.R. 27/12/2016, n. 43
- L.R. 16/10/2014, n. 20
- L.R. 30/12/2013, n. 56
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CAPO 1 - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione Calabria, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo, tutela delle zone di particolare interesse ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile e del principio di leale collaborazione tra Governo e Regioni, definisce i principi di indirizzo per incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio e contenere il cambiam |
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Art. 2 - (Princìpi e finalità)1. La Regione Calabria, in armonia con i principi della gestione forestale sostenibile, sanciti dal decreto del Ministro dell’ambiente 16 giugno 2005 (Linee guida di programmazione e forestale) e dal Programma Quadro del Settore Forestale in relazione all’interesse fondamentale della collettività, considera il bosco un sistema biologico complesso multifunzionale, in un contesto produttivo sostenibile, e promuove: a) la difesa idrogeologica; b) la funzionalità degli ecosistemi forestali; c) la conservazione e l’appropriato svilup |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione secondo la normativa vigente. |
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Art. 4 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del D.Lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d’acqua presenti all’interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà. 3. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall’ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. 4. Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversit� |
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Art. 5 - (Regolamenti forestali)1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco, delle aree boscate e pascolive, la Regione adotta regolamenti forestali, di seguito definiti «regolamenti», con riferimento all’intero territorio regionale. 2. I regolamenti dettano le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conformano alla prescrizioni dei piani di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006, e tengono altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. |
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CAPO II - Programmazione e pianificazione forestale |
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Art. 6 - (Ruolo della pianificazione)1. La Regione, in conformità al Piano Forestale Regionale ed ai documenti di programmazione adottati in relazione al piano stesso, promuove la pianificazione forestale come strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo in armonia con i principi sanciti all’articolo 2. |
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Art. 7 - (Piani di gestione e assestamento forestale)1. I piani di gestione e assestamento forestale hanno una validità non superiore a venti anni. 2. Il piano di gestione e assestamento forestale deve contenere i seguenti elementi: a) relazione e obiettivi del piano; b) delimitazione e zonizzazione del patrimonio; c) documentazione cartografica; d) analisi pedoclimatica e vegetazionale; e) descrizione dei tipi forestali, dei comparti colturali e delle unità colturali; f) valutazione della vulnerabilità idrogeologica ed eventuali misure di mitigazione messe in campo; g) determinazione della provvigione e della ripresa legnosa; |
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Art. 8 - (Servizi informativi, cartografia e inventario forestale, ricerca e sperimentazione)1. La Regione tramite l’ufficio regionale competente, promuove la redazione dell’Inventario forestale regionale secondo quanto previsto dal PFR. 2. La Regione Calabria promuove la realizzazione del Sistema Informativo Forestale della Regione Calabria (S.I.F.CAL.) per le proprie finalità di p |
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Art. 9 - (Forme associative di gestione e affidamento dei beni)1. La Regione promuove la formazione di consorzi e altre forme associative allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale facente capo a proprietari diversi. |
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Art. 10 - (Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo)1. Gli Enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale. 2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali e zootecniche, per attuare interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziam |
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CAPO III - Gestione forestale sostenibile |
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Art. 11 - (Generalità)1. La gestione forestale sostenibile si attua attraverso l’applicazione della selvicoltu |
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Art. 12 - (Misure per favorire la biodiversità)1. La Regione Calabria promuove la tutela e l’incremento della biodiversità secondo qua |
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Art. 13 - (Certificazione forestale)1. Ai fini di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n), la Regione promuove l’introduzi |
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Art. 14 - (Divieti)1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 227 |
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Art. 15 - (Albo delle imprese forestali)1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, |
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Art. 16 - (Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l’u |
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Art. 17 - (Produzione di piante forestali)1. La Regione, tramite il centro regionale e vivaisti autorizzati (se, per questi ultimi, |
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Art. 18 - (Raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco)1. La raccolta delle piante e dei prodotti secondari del bosco, ove disciplinata dai regol |
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CAPO IV - Funzione produttiva |
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Art. 19 - (Utilizzazioni boschive e viabilità forestale)1. La Regione, al fine di favorire l’occupazione e la permanenza delle popolazioni nei territori montani, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno e all’applicazione delle corrette metodologie di lavoro in bosco, promuove, per |
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Art. 20 - (Impiego delle risorse legnose)1. La Regione, in armonia con i principi espressi dal Protocollo di Kyoto e con gli impegni sul clima ed energia assunti dall’Unione Europea, promuove la produzione della risorsa legno quale materia pri |
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Art. 21 - (Arboricoltura da legno)1. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta e a tal fine eroga contributi a |
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Art. 22 - (Gestione dei castagneti)1. La Regione attribuisce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per la q |
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CAPO V - Funzione protettiva e di difesa idrogeologica |
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Art. 23 - (Trasformazione e conversione del bosco)1. La Regione applica la disciplina del vincolo idrogeologico, secondo quanto previsto dal r.d. 3267/1923 e dall’articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 227/2001. 2. La trasformazione dei boschi finalizzata al mutamento di destinazione di uso del suolo è soggetta al vincolo idrogeologico, ed all’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004. 3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d’uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 68 del r.d.l. 1126/ |
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Art. 24 - (Riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea)1. I terreni tenuti in occupazione temporanea, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, devono essere riconsegnati entro il 31 dicembre 2017 N9. 2. La riconsegna ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa, da parte dell’ente che li ha realizzati oppure |
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Art. 25 - (Rimboschimento compensativo)1. Nei casi in cui la trasformazione autorizzata del bosco interessi aree di superficie su |
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Art. 26 - (Divieti)1. È fatto divieto di trasformazione dei boschi presenti sul territorio regionale, fatto |
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Art. 27 - (Sistemazioni idraulico forestali)1. La Regione provvede alle sistemazioni idraulico-forestali ed alla conservazione e difesa del suolo, nonché alla conservazione e alla manutenzione delle opere esistenti, secondo la normativa vigente. |
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Art. 28 - (Lavori di pronto intervento e modalità di esecuzione)1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a: a) prevenire e fronteggiare situazioni |
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CAPO VI - Funzione ambientale e naturalistica |
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Art. 29 - (Alberi e specie arbustive sottoposte a tutela)1. La Regione promuove l’individuazione e la tutela dei boschi vetusti, degli alberi mon |
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Art. 30 - (Raccolta e commercializzazione di funghi e tartufi)1. La raccolta e la commercializzazione di funghi epigei e ipogei è disciplinata dalla le |
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Art. 31 - (Raccolta dello strame, copertura morta o lettiera)1. La raccolta dello strame, copertura morta o lettiera è, di norma, vietata in quanto si |
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CAPO VII - Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi |
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Art. 33 - (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)1. La Regione si impegna a redigere il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. 2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nel |
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Art. 34 - (Difesa fitosanitaria e danni da cause abiotiche)1. La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo anche con propri mezzi e risorse alla relativa spesa. |
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CAPO VIII - Funzione paesaggistica, turistica e culturale |
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Art. 35 - (Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale)1. Anche allo scopo di ricostruire un legame tra i cittadini e il bosco, la Regione incent |
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Art. 36 - (Tutela dell’ambiente rurale)1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conserv |
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CAPO IX - Regime sanzionatorio |
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Art. 37 - (Sanzioni)1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e dei regolamenti sono soggette al seguente regime sanzionatorio, fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali: a) le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra due e dieci volte il valore delle piante tagliate o del danno causato; b) per la produzione o vendita di materiale di propagazione forestale non autorizzata, in violazione dell’articolo 16, si applica una sanzione amministrativa da c 750,00 a c 3.500,00 in applicazione del D.Lgs. 386/2003; |
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CAPO X - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 38 - (Regolamenti)1. Ogni riferimento della presente legge ai regolamenti Forestali, per semplicità indicat |
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Art. 39 - (S.I.F.CAL)1. Fino a quando non venga realizzato il S.I.F.CAL, la Regione Calabria si avvale del Cent |
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Art. 40 - (Commissione consultiva)1. Per gli aspetti non specificatamente stabiliti nella presente legge, e per tematiche di |
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Art. 41 - (Utilizzo dei proventi)1. N7 |
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Art. 42 - (Disposizioni finanziarie)1. La promulgazione della presente legge quadro non comporta alcun onere finanziario a car |
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Art. 43 - (Norma di chiusura)1. Per tutte le questioni non specificamente trattate dalla presente legge si rinvia alla |
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Art. 44 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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