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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 03/08/1999, n. 27
L. R. Molise 03/08/1999, n. 27
- L.R. 09/12/2019, n. 16
- L.R. 12/09/2007, n. 24
- L.R. 26/06/2006, n. 10
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TITOLO I - Princìpi generali |
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Art. 1 - Finalità ed obiettivi1. La Regione Molise, nell’ambito del processo di decentramento di funzioni a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e in attuazione delle finalità di cui all’art. 4 dello Statuto, al fine di realizzare un sistema integrato delle politiche |
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Art. 2 - Azioni e strumenti1. La Regione Molise, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale ed in attuazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 469/1997, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, promuove: a) iniziative rivolte ad incrementare l’occupazione, anche attraverso l’applicazione di forme, modalità e tipologie innovative ed originali intese, tra l’altro, a consentire l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in condizione di svantaggio personale e soci |
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TITOLO II - Ripartizione delle funzioni |
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Art. 3 - Funzioni e compiti della Regione1. La Regione Molise svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo del sistema regionale per l’impiego. In particolare, promuove lo sviluppo dei servizi secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, assicura la qualità delle prestazioni e la loro omogenea diffusione nell’ambito del territorio regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l’Unione Europea. 2. La Regione Molise, in particolare, svolge le funzioni di cui al comma 1, con riferimento all’art. 2 - comma 2 del decreto legislativo n. 469/1997 e a tutte le altre funzioni di indirizzo di competenza della Commissione regionale per l’impiego. 3. La Regione Molise, in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali, svolge quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 469/1997. |
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Art. 4 - Funzioni e compiti delle province1. Alle province sono attribuiti, nell’ambito del sistema regionale per l’impiego e nel rispetto degli indirizzi programmatici del Programma triennale e del Piano annuale della Regione: a) funzioni e compiti di cui all’art. 2 - comma 1 del decreto legislativo n. 469/1997; |
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TITOLO III - Organismi di indirizzo e modalità di concertazione |
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Art. 5 - Commissione regionale tripartita1. È istituita la Commissione regionale tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell’educazione di competenza regionale. 2. La Commissione è composta: a) dall’Assessore regionale competente in materia o suo delegato, che la presiede; b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale; |
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Art. 6 - Commissione provinciale tripartita1. Ogni Provincia istituisce la Commissione provinciale tripartita, con le modalità e con le competenze indicate nell’articolo 4 - comma 1 - lettera |
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Art. 7 - Comitato di coordinamento interistituzionale1. Al fine di realizzare l’integrazione delle politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e dell’educazione a scala regionale e locale, è istituito un Comitato di coordinamento interistituzionale. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto: a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede; b) da tre consiglieri regionali, di c |
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TITOLO IV - Servizi per l’impiego |
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Art. 8 - Agenzia regionale Molise lavoro1. È istituita l’Agenzia regionale Molise lavoro, con sede in Campobasso, quale Ente strumentale della Regione Molise, dotato di personalità giurid |
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Art. 9 - Compiti dell’Agenzia regionale Molise lavoro1. L’Agenzia svolge funzioni di consulenza, di assistenza tecnica e di monitoraggio nelle materie di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 469/1997 secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione. In particolare esercita compiti di: a) supporto tecnico alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla valutazione in materia di integrazione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell’educazione; b) elaborazione e proposte di standards qualitativi e di criteri per l’accreditamento, la certificazione e per l’accertamento dei crediti formativi; c) monitoraggio dei servizi per l’impiego; d) monitoraggio, studio ed analisi delle politich |
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Art. 10 - Statuto e organi dell’Agenzia regionale Molise lavoro1. Lo Statuto dell’Agenzia è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e determina, per quanto non previsto dalla present |
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Art. 11 - Direttore dell’Agenzia regionale Molise lavoro1. Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise tra i soggetti in possesso di elevata specifica professionalità e documentata competenza nelle problematiche delle politi |
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Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale Molise lavoro1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, compreso il Presidente, iscritti nel registro dei revisori ufficiali. Il Collegio è n |
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Art. 13 - Controllo sugli atti fondamentali dell’Agenzia regionale Molise lavoro1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 - comma 4 e dall’art. 14 - comma 4, sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della legge regio |
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Art. 14 - Organizzazione degli uffici e personale dell’Agenzia regionale Molise lavoro1. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Agenzia utilizza il personale di cui all’art. 7 - comma 1 - lett. a) del decreto legislativo n. 469/1997, nonché il personale di cui al medesimo regionale 7 - comma i - lettera b) e quello appartenente al ruolo regionale. |
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Art. 15 - Entrate e patrimonio dell’Agenzia regionale Molise lavoro1. L’Agenzia provvede alle spese per il suo funzionamento e per le sue attività con le risorse derivanti da finanziamenti e contributi erogati dalla Regione in funzione dei compiti istituzionali p |
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Art. 16 - Contabilità e bilancio dell’Agenzia regionale Molise lavoro1. L’Agenzia si dota di un proprio regolamento di amministrazione e contabilità redatto in conformità ai principi fissati nella normativa regionale c |
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Art. 17 - I Centri per l’impiego1. Con riferimento all’art. 4, le province istituiscono apposite strutture denominate "Centri per l’impiego", aventi sede in Campobasso, Isernia e Termoli, nel rispetto degli ambiti di competenza territoriale stabiliti dalla Giunta regionale. In sede di prima applicazione |
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Art. 18 - Criteri e modalità di organizzazione dei Centri per l’impiego1. L’organizzazione e la gestione dei Centri per l’impiego sono orientate alla piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia e sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) qualificare le risorse umane; |
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TITOLO V - Personale |
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Art. 19 - Trasferimento del personale1. Il personale individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997, è trasferito alla Regione e direttamente alle province di appartenenza ed è ripartito secondo i seguenti criteri: a) il personale appartenente ai r |
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TITOLO VI - Norme finali e transitorie |
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Art. 20 - Modifiche alla legge regionale n. 10/1995 e istituzione dell’Albo degli Organismi certificati1. Alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 10 sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti commi. 2. All’articolo 1 - comma 1, viene aggiunto infine il seguente periodo: "La Regione Molise considera la formazione professionale strumento delle politiche attive del lavoro". 3. All’articolo 5 - comma 1, dopo le parole "attività professionali libere", sono aggiunte le seguenti "nonché tutte quelle azioni previste dalle normative nazionali e comunitarie materia". 4. All’articolo 8 - comma 2 - lettera a), le parole "per gli interventi corsuali" sono sostituite con le parole "per le azioni formative". 5. All’articolo 12 - comma 1 - lettera c1), le parole "con gli enti di cui all’art. 5 - lett. b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono sostituite con le seguenti "con i soggetti accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali". Allo stesso regionale 12 - comma 1, vengono aggiunte infine le seguenti lettere: |
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Art. 21 - Norma transitoria e di prima applicazione1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale costituisce la Commissione permanente tripartita ed il Com |
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Art. 22 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge la Regione provvede mediante: a) i trasferime |
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. |
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