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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 31/10/2014, n. 23304
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Intercapedine - Proprietà comune - Condizioni.L'intercapedine esistente tra il piano di posa delle fondazioni di un edificio condominiale - che costituisce il suolo di esso - e la prima soletta del piano interrato, se non risulta diversame |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Palermo, depositata il 19 febbraio 2008, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento - sezione distaccata di Licata -, che aveva accolto la domanda proposta da B.G., C. C., G.S., G.M. nei confronti di C.C.V. di Cascino Giuseppe e C. s.n.c.. 1.1. - Nel 2000 i sigg.ri B., C. e G., proprietari ciascuno di un appartamento sito nel condominio ubicato a (OMISSIS), in corso della (OMISSIS), avevano agito nei confronti della società C.C.V. di Cascino Giuseppe e C, costruttrice del fabbricato, deducendo che nel dicembre del 1999 la predetta società aveva realizzato due aperture sul muro del |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1 - Il ricorso è ammissibile ma infondato. 1.1. - I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 170 c.p.c., in quanto notificato direttamente ad essi anziché al loro procuratore. La notifica, infatti, benché effettuata presso il domicilio eletto, è consistita nella consegna di quattro distinte copie del ricorso, indirizzate a ciascuna delle parti personalmente, in luogo nella consegna di un'unica copia al procuratore delle stesse. 1.2. - L'eccezione è infondata. Questa Corte ha affermato che "Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia notificato non al procuratore costituito nel giudizio di merito ma alla parte presso il domicilio eletto dal procuratore medesimo, la notifica non può ritenersi effettuata presso persona e in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto e, pertanto, non è inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario; ne consegue che la predetta nullità è sanata ove l'intimato abbia svolto la propria at |
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P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del pres |
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