FAST FIND : GP4505

Sent. C. Cass. 30/12/1999, n. 14714

47699 47699
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Zone sismiche - L. 1974 n. 64 e relativi decreti - Applicabili solo alle costruzioni eseguite dopo. 2. Edilizia ed urbanistica - Regolamenti edilizi - Norme con carattere integrativo e non del codice civile - Distinzione.
1. La disciplina dettata in materia di costruzioni antisismiche dalla L. 2 febbraio 1974 n. 64 e dai decreti del Ministero dei lavori pubblici contenente le norme tecniche previste dall'art. 3 della legge stessa si applica, ai sensi dell'art. 32, solo alle costruzioni eseguite dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche e non a quelle realizzate in precedenza, che restano soggette alla disciplina della L. 25 novembre 1962 n. 1684. 2. Nell'ambito delle norme dei regolamenti comunali edilizi hanno carattere integrativo delle disposizioni del codice civile quelle dirette a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato; non rivestono, invece, tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, l'esigenza dell'igiene, la viabilità, la conservazione dell'ambiente ed altre.


(L. 25 novembre 1962 n. 1684, art. 32[R=L168462,A=32]; L. 2 febbraio 1974 n. 64, art. 3)R

Dalla redazione