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Sent. C. Cass. 22/06/2004, n. 11582

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione e ricostruzione - Criterio distintivo - Aumento di volume - Configura nuova costruzione - Effetti sulle distanze. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Ricostruzione - Mancanza di norme specifiche - Applicabilità delle norme sulle distanze per le nuove costruzioni - Limiti.
1. Nell'ambito delle opere edilizie, va tenuta distinta la semplice ristrutturazione, che si verifica ove gli interventi abbiano interessato un edificio del quale sussistano, e, all'esito degli stessi, rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, sicchè le modificazioni siano solo interne, dalla ricostruzione, ravvisabile allorchè dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, ed, in particolare, senza aumenti nè della volumetria, nè delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro; in presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, da considerare tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previsti dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario. 2. In materia di distanze tra costruzioni, nell'ipotesi in cui manchi nello strumento urbanistico locale una norma espressa che estende anche alle ricostruzioni le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni, queste trovano applicazione solo relativamente a quella parte del fabbricato ricostruito che eccede i limiti di quello preesistente.

Sulla ristrutturazione edilizia ved. C. Stato V 15 aprile 2004 n. 2142 R (Non si configura una ristrutturazione nell'attività di ricostruzione su ruderi o di edificio demolito o diruto); V 1° aprile 2004 n. 1811 R (La demolizione e la ricostruzione di un edificio diverso dall'originario è nuova costruzione e non ristrutturazione); V 3 marzo 2004 n. 1023 R (Può considerarsi ristrutturazione la fedele ricostruzione di un fabbricato); V 10 febbraio 2004 n. 475 R (La ricostruzione di un rudere è nuova costruzione)

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AMBITO APPLICATIVO DELLE NORME SULLE DISTANZE (Valenza delle norme sulle distanze legali; Concetto di “costruzione” o “edificio” ai fini delle norme sulle distanze legali) - DISTANZE TRA EDIFICI NEI RAPPORTI TRA VICINI (Distanze tra costruzioni; Muro sul confine; Muro di cinta; Particolari manufatti edilizi (pozzi, cisterne, tubi, ecc.); Alberi e siepi; Luci e vedute; Patti in deroga tra privati; Violazione delle norme sulle distanze e tutela dei diritti dei vicini) - DISTANZE TRA EDIFICI AI FINI DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Distanze nelle nuove costruzioni; Distanze negli interventi di demolizione e ricostruzione; Costruzioni in confine con le piazze e le vie pubbliche; Distanze tra edifici e deroghe del Piano Casa; Deroghe a distanze e altezze per interventi finalizzati al risparmio energetico) - MODALITÀ DI CALCOLO DELLE DISTANZE TRA EDIFICI (In genere; Modalità di misurazione; Rilevanza delle sporgenze ai fini del calcolo; Cosa debba intendersi per “parete finestrata”; Computo dei balconi aggettanti) - FASCE DI RISPETTO E VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ (Cimiteri; Strade pubbliche; Ferrovie; Aeroporti; Suoli boschivi interessati da incendi; Corsi d’acqua pubblici; Linee elettriche).
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia