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Sent.C. Cass. 18/03/1977, n. 1079

45904 45904
1. Consulente tecnico d'ufficio - Attività - Comunicazione alle parti - Al consulente tecnico di parte - Omissione - Nullità della consulenza - Limiti.
1. L'omessa comunicazione, da parte del cancelliere, al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, non produce nullità della consulenza d'ufficio quando le parti siano state informate del giorno, ora e luogo d'inizio delle operazioni peritali ai sensi dell'art. 90 disp. att. C.p.c., poiché rientra nella più ovvia diligenza della parte stessa il tenere informato il proprio consulente dell'inizio e svolgimento delle operazioni peritali.

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