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Sent. C. Cass. civ. 14/04/2015, n. 7466

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Edilizia e immobili - Condominio - Uso della cosa comune a vantaggio esclusivo o particolare di un singolo partecipante - Compatibilità con i limiti ex art. 1102, cod. civ.

La nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102, cod. civ., non va intes

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SENTENZA


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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.3.1997 C.P., quale proprietario dell'appartamento al primo piano del fabbricato in M., (NA) via ..., nonché quale titolare pro-quota dei diritti in comunione, compresi quelli sul lastrico solare, giusta atto per N.I. del 25.7.1991, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di T.A., D., lamentando che la stessa avesse installato sul lastrico solare una caldaia con il relativo serbatoio di combustibile ed avesse costruito una struttura adibita a serra, danneggiando la statica, le mattonelle e l'asfalto del lastrico medesimo.

Si costituiva la convenuta eccependo di essere unica proprietaria, come da

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MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla comunione dei beni ex art. 1117 c.c.; erronea e falsa applicazione di tale norma; omessa ed erronea valutazione delle prove, ex art. 116 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 2 - art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 - art. 111 Cost., comma 6; in particolare, la Corte di Appello era incorsa nel vizio di travisamento dei fatti ed in una erronea applicazione dell'art. 1117 c.c., posto che l'onere di provare la proprietà comune incombeva sul C., quale attore che aveva chiesto la riduzione in pristino di asserite opere illecite; la decisione impugnata era, inoltre, fondata sull'esame dei rogiti notarili successivi alla divisione del fabbricato originariamente di proprietà di tale M.G., senza considerare che il diritto dominicale non si trasmette se l'autore del trasferimento non ne sia stato effettivamente investito e che detti rogiti nonché l'atto del 25.7.1991 riportavano come parti comuni i soli lastrici solari di copertura della cassa scale e non quelli di copertura del terzo piano; questi ultimi erano posti al servizio esclusivo dell'appartamento D. ed era emerso dalla prova testimoniale espletata in primo grado che i beni oggetto di causa, già prima dell'acquisto della D., ne costituivano pertinenza esclusiva, essendo delimitati da un cancello che ne escludeva la destinazione ad uso comune; risultava anche dalla C.T.U. che non vi era alcun accesso autonomo dal palazzo al lastrico de quo, atteso che allo stesso si giungeva esclusivamente passando dall'appartamento della D.;

2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione alla configurabilità della comunione di beni ex art. 1117 c.c., ed omessa, erronea valutazione delle prove in relazione agli artt. 26

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P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto motivo nei limiti

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