Sent.C. Stato 02/07/2001, n. 3595 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 02/07/2001, n. 3595

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Regolarizzazione - Richiesta facoltativa P.A.
1. L'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 prevede una facoltà discrezionale e non un obbligo dell'Amministrazione appaltante di invitare le imprese partecipanti ad una gara d'appalto di lavori pubblici a completare o chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate; tale potestà può essere esercitata non per supplire a carenze della documentazione addebitabili all'impresa ma solo in base ad una esplicita previsione del bando o comunque a considerazioni oggettive (come, p.e., per carenze della documentazione derivante dalla ambiguità di alcune clausole del bando).


(D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, art. 21)[R=DLG40691,A=21]

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