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Sent. C. Stato 12/06/2009, n. 3706

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Normativa antisismica - L. 1974 n. 64 - Applicabilità a tutte le costruzioni in zone sismiche, comprese le ristrutturazioni 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Normativa antisismica - L. 1974 n. 64 - Eventuali deroghe ex art. 14 - Condizioni
1. La normativa antisismica ex L. 2 febbraio 1974 n. 64 si applica a tutte le costruzioni in zona sismica e quindi non soltanto alle nuove costruzioni ma anche alle opere consistenti in una demolizione e contestuale ricostruzione. 2. Deroghe alle norme di cui all’art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, possono essere concesse, in casi particolari, dal Ministero ll. pp. previa apposita istruttoria e parere favorevole del Consiglio superiore ll. pp.


[L. 2 febbraio 1974 n. 64, art. 3; D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, c. 1, lett. d)] (L. 2 febbraio 1974 n. 64, art. 12)

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