L. 04/06/2010, n. 96 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 04/06/2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2009.

Stralcio. In vigore dal 10/07/2010.
Con le modifiche introdotte da:
- Sentenza C. Cost. 29/05/2013, n. 103
- D. Leg.vo 14 marzo 2014, n. 49

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62468 2005796
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari


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62468 2005797
Art. 1. - Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, R su proposta del Pre

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62468 2005798
Art. 2. - Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dal

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62468 2005799
Art. 3. - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzio

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62468 2005800
Art. 4. - Oneri relativi a prestazioni e a controlli

1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizi

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62468 2005801
Art. 5. - Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

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62468 2005802
Art. 6. - Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole: &laqu

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62468 2005803
Art. 7. - Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifiche all'articolo 15bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, R sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4bis. (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere). — 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre i

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62468 2005804
Art. 8. - Modifica dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di relazioni annuali al Parlamento

1. L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Relazioni annuali al Parlamento). — 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

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62468 2005805
Art. 9. - Introduzione dell'articolo 4quater nella legge 4 febbraio 2005, n. 11

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 4ter, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 4quater. (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà). — 1. Al fine di permettere un efficace esame parlament

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62468 2005806
Art. 10. - Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11

1. All'articolo 15bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

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62468 2005807
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa


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62468 2005808
Art. 11. - Attuazione della direttiva 2008/46/CE

1. All'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

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62468 2005809
Artt. 12-14 - Omissis


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62468 2005810
Art. 15. - Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico

1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, R sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

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62468 2005811
Art. 16. - Recepimento della direttiva 2009/31/CE

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonché dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto

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62468 2005812
Art. 17. - Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;

b) nel definire il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costibenefici;

c) favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi anche mediante il coinvolgimento delle regioni e di operatori privati, secondo criteri di efficienza e al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi nazionali;

d) semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, R e successive modificazioni, per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, R alimentati dalle fonti di cui alla lettera a), prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;

e) promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia e di reti intelligenti, al fine di assicurare la dispacciabilità di tutta l'energia producibile dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e di ridurre gli oneri di gestione in sicurezza delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

f) definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno;

g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo in particolare alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, R e dell'attuazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 170, della medesima

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62468 2005813
Artt. 18-19 - Omissis


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62468 2005814
Art. 20. - Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, [R0DLG11708] la lettera c) è sostituita dalla seguente:

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62468 2005815
Art. 21. - Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. N3

2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, R sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 3, punto 4»;

b) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «sorgenti luminose fluorescenti» sono sostituite dalle seguenti: «lampade a scarica»;

c) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: «o misto adeguato» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato, attraverso le seguenti modalità:

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62468 2005816
Artt. 22-37 - Omissis


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62468 2005817
Art. 38. - Modifiche al capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

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62468 2005818
Artt. 39-51 - Omissis


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62468 2005819
Capo III - Omissis


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62468 2005820
Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

[Omissis]

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Allegato B (articolo 1, commi 1 e 3)

Omissis

— 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

Omissis

— 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

— 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

— 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività dì trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Omissis

— 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione del

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62468 2005822
Allegato 1 (articolo 20, comma 2)


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62468 2005823
Allegato III-BIS (articolo 3, comma 1, lettera c)) - Criteri per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti

1. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i seguenti criteri:

a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l'ambiente o danni alla salute umana;

b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per cento oppu

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