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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 18/12/1973, n. 836
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- L. 20/03/1975, n. 70
- L. 26/07/1978, n. 417
- D.P.R. 16/01/1978, n. 513
- D.L. 06/06/1981, n. 283 (L. 06/08/1981, n. 432)
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- D.P.R. 16/04/2009, n. 52
- D.L. 01/01/2010, n. 1 (L. 05/03/2010, n. 30)
- L. 12/11/2011, n. 183
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TITOLO I - Trattamento economico di missione |
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Art. 1.Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso |
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Art. 2.Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località distanti sino ad 80 chilometri |
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Art. 3.Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultant |
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Art. 4.La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indenn |
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Art. 5.Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in località distante meno di 12 |
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Art. 6.Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la |
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Art. 7. |
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Art. 8.Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorn |
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Art. 10.Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situa |
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Art. 11.Ai dipendenti in missione in località distanti dall'ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per ra |
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Art. 12.Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; |
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Art. 13.L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporto aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a q |
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Art. 14.In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se i |
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Art. 15.Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione |
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Art. 16. |
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TITOLO II - Trattamento economico di trasferimento |
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Art. 17.Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui |
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Art. 18.Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio |
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Art. 19.Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il ri |
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Art. 20.Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di lire 4.800 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quint |
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Art. 21.Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di: lire 200 mila al personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori; lire 170 mila al personale con qualific |
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Art. 22.Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei ri |
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Art. 23.Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennit&agrav |
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Art. 24. |
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Art. 25.Le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo |
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TITOLO III - Disposizioni finali |
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Art. 26.N=1] Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali. |
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Art. 27.Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967 |
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Art. 28.Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con |
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Art. 29.A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso delle spes |
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Art. 30.Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale postelegrafonico e ferroviario di cu |
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Art. 31.Alle indennità ed agli altri rimborsi forfettari di spese previsti dalla presente legge per i graduati e militari d |
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Art. 32.Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771. |
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Art. 33.Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo |
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Tabella A - Magistrati - Carriere direttive - Ufficiali - Professori
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Tabella B - Carriere di concetto - Professori di ruolo C - Insegnanti tecnico-pratici - Insegnanti elementari
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Tabella C - Carriere esecutive
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Tabella E - Carriere ausiliarie e personale operaio
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Tabella F
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