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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 25/02/1992, n. 215
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Art. 1 (Principi generali).1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale. |
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Art. 2 (Beneficiari).1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti: |
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Art. 3 (Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile).1. É istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo |
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Art. 4 (Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali).1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3, ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi: a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per imp |
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Art. 5 (Crediti di imposta).1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo art. 4, |
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Art. 6 (Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni).1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previs |
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Art. 7 (Revoca e cumulabilità delle agevolazioni).1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e |
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Art. 8 (Finanziamenti agevolati).1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti, dall'art. 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e d |
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Art. 9 (Garanzia integrativa).1. I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'art. 20 della |
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Art. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile).1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rapprese |
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Art. 11 (Relazione al Parlamento).1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legg |
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Art. 12 (Iniziative delle regioni).1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano le finalità coerenti con la presente l |
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Art. 13 (Copertura finanziaria).1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l' |
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