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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 24/07/2023, n. 102
L. 24/07/2023, n. 102
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Capo I - Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale |
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Art. 2. - Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente: |
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Art. 3. - Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca1. L'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente: «Art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS). - 1. In deroga all'articolo 64, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza de |
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Art. 4. - Uffici di trasferimento tecnologico |
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Art. 5. - Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano |
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Art. 6. - Aumento della sanzione amministrativa1. All'articolo 127, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 |
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Art. 7. - Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito1. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le domande di brevetto, di registrazione e d |
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Art. 8. - Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato1. All'articolo 198 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Capo II - Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure |
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Art. 9. - Estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi1. All'articolo 135, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 |
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Art. 10. - Riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi1. All'articolo 136-quinquies, comma 1, del codice di cui al decreto legi |
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Art. 11. - Efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o a un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi1. All'articolo 139, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 10 |
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Art. 12. - Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 13. - Estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri1. All'articolo 169, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 |
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Art. 14. - Semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo |
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Art. 15. - Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, |
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Art. 16. - Disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi |
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Art. 17. - Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione1. All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 |
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Art. 18. - Snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio1. All'articolo 207 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Capo III - Norme di coordinamento ed adeguamento |
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Art. 19. - Adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto1. All'articolo 46, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 |
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Art. 20. - Individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 21. - Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 3491. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, s |
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Art. 22. - Eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere |
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Art. 23. - Ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione1. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 |
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Art. 24. - Rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto1. All'articolo 170, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbr |
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Art. 25. - Articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione1. All'articolo 178 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituit |
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Art. 26. - Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza |
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Art. 27. - Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza1. All'articolo 184-quater del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da |
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Art. 28. - Estinzione del procedimento di nullità o decadenza nel caso di rinuncia al marchio contestato1. All'articolo 184-octies, comma 1, lettera c), del codice di cui al dec |
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Art. 29. - Definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti1. L'articolo 229 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente: «Art. |
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Art. 30. - Regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli1. All'articolo 230, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 |
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Art. 31. - Adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale1. All'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del President |
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Art. 32. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legisla |
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