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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 04/11/2010, n. 183
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Con le modifiche introdotte da:
- L. 24/2/2012, n. 14
- L. 28/06/2012, n. 92
- L. 07/08/2012, n. 131
- D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81
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Art. 1. - Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti1. Il Governo è delegato ad adottare, entro N3 “tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavora |
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Art. 2. - Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo |
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Art. 3. - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportiveOmissis |
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Art. 4. - Misure contro il lavoro sommerso1. All'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, R e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ferma restando l'applica |
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Art. 5. - Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioniOmissis |
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Art. 6. - Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitariOmissis |
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Art. 7. - Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 R come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e d |
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Art. 8. - Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002Omissis |
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Art. 9. - Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009Omissis |
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Art. 10. - Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento specialeOmissis |
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Art. 11. - Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitariOmissis |
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Art. 12. - Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università stataliOmissis |
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Art. 13. - Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioniOmissis |
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Art. 14. - Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, R sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 15. - Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fasciaOmissis |
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Art. 16. - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parzialeOmissis |
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Art. 17. - Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferitoOmissis |
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Art. 18. - AspettativaOmissis |
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Art. 19. - Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuocoOmissis |
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Art. 20. - Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di StatoOmissis |
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Art. 21. - Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche |
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Art. 22. - Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale |
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Art. 23. - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per |
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Art. 24. - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravitàOmissis |
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Art. 25. - Certificati di malattiaOmissis |
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Art. 26. - Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165Omissis |
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Art. 27. - Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesaOmissis |
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Art. 28. - Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuocoOmissis |
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Art. 29. - Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di StatoOmissis |
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Art. 31. - Conciliazione e arbitrato1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 410. (Tentativo di conciliazione). — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. La richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave». |
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Art. 32. - Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinatoOmissis 3. Omissis |
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Art. 33. - Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente: «Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). — 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente: a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego; b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo; c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assist |
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Art. 34. - Indicatore di situazione economica equivalenteOmissis |
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Art. 35. - Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2[Omissis] |
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Art. 36. - Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993Omissis |
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Art. 37. - Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche socialiOmissis |
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Art. 38. - Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 1241. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 &e |
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Art. 39. - Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenzi |
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Art. 40. - Contribuzione figurativa1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione d |
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Art. 41. - Responsabilità di terzi nelle invalidità civili1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazio |
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Art. 42. - Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, conver |
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Art. 43. - Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi all |
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Art. 44. - Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoriaOmissis |
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Art. 45. - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattiaOmissis |
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Art. 46. - Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminileOmissis |
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Art. 47. - Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorieOmissis |
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Art. 48. - Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2761. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta». 2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f)l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;». 3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di inter |
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Art. 49. - Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPSOmissis |
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Art. 50. - Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
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20/12/2024
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