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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 26/03/1977, n. 235
D. P.R. 26/03/1977, n. 235
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 11/11/1999, n. 463
- D. Leg.vo 15/04/2003, n. 118
- D. Leg.vo 07/11/2006, n. 289
- L. 27/12/2017, n. 205
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; |
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Art. 01.1. Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto. 2. Le funzioni relative alla materia «energia» di cui al com |
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Art. 1.1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel |
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Art. 1-bis.1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. N15 2. N28 3. N19 4. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici stat |
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Art. 1-ter.1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali. 2. Fermo restando quanto previsto dagli artic |
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Art. 1-quater. |
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Art. 2.Le deliberazioni degli enti locali relativa a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive da |
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Art. 3.Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente art. 1, qualora svolgano a |
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Art. 4.Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione è stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti artic |
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Art. 5.L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione: a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo altrasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti da |
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Art. 6.In tutti i casi in cui le imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attività, g |
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Art. 7.L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti del provvedimento di liquidazione di cui ai prece |
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Art. 8.Nell'ambito della potestà di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei co |
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Art. 9. |
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Art. 11. |
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Art. 12. |
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Art. 13.Nella prima applicazione del presente decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell |
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Art. 14.Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 13, il personale dell'Enel addetto al servizio di distribuzione è trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del personale dovrà comunque essere com |
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Norma finale |
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Art. 15.Non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto. |
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