a) al comma 3, lettera c):
1) dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori, istituzioni»;
2) le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis. 1».
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, in cui siano specificate: 1) le attività assegnate al volontario; 2) le modalità di svolgimento delle attività di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette attività; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente dal volontario per tutta la durata del soggiorno; 4) l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;
d) assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017, l'attività del volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.»;
b) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2» e dopo la parola «rilascia» sono inserite le seguenti: «entro quarantacinque giorni»;
c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare.
4-ter. Nei casi di cui al comma "4-bis"N2, lettere c) e d), la decisione di rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.»;
d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» è rilasciato dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.»;
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:
a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo.»;
f) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.».