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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 18/02/2000, n. 47
D. Leg.vo 18/02/2000, n. 47
D. Leg.vo 18/02/2000, n. 47
Con le modifiche introdotte da:
- Errata Corrige in G.U. 18/05/2000, n.114
- D. Leg.vo 12/04/2001, n. 168
- D. Leg.vo 05/12/2005, n. 252
- L. 23/12/2014, n. 190
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l’emanazione di uno o più decreti legislativ |
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Capo I - Disciplina del risparmio previdenziale |
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Articolo 1 - Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza complementare e individuale1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 10: 1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destin |
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Articolo 2 - Disciplina delle forme pensionistiche individuali1. Dopo l’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti: "Articolo 9-bis - Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive. 2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione al |
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Articolo 3 - Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 1241. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) nell’articolo 10: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella fo |
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Articolo 4 - Decorrenza e norme transitorieN12 1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dal 1° gennaio 2001. |
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Capo II - Disciplina della gestione del risparmio previdenziale |
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Articolo 5 - Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita1. L’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 è sostituito dal seguente: "Articolo 14 - Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patr |
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Articolo 6 - Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 1241. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14, è inserito il seguente: "Articolo 14-bis - Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter |
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Articolo 7 - Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, è inserito il seguente: "Articolo 14-ter - Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili |
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Articolo 8 - Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 4211. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l’articolo 14-ter, introdotto dall’articolo 7, comma 1, è inserito il seguente: "Articolo 14-quater - Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 |
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Articolo 9 - DecorrenzaN24 1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 |
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Capo III - Disciplina delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine rapporto |
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Articolo 10 - Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 1241. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 16, comma 1, è inserita la seguente lettera: "a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e a titolo di anticipazioni;"; b) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente: "Articolo 17-bis - 1. Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 16 sono soggette ad imposta mediante l’applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti al comma 1 dell’articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della pres |
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Articolo 11 - Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 17: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. 1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile l’aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applic |
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Articolo 12 - Decorrenza e disciplina transitoriaN1 1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall’articolo 10 si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati |
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CAPO IV - Contratti di assicurazione, disposizioni varie e finali |
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Articolo 13 - Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 10: 1) al comma 1, lettera e), dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565."; 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico."; b) nell’articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: |
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Articolo 14 - Applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 26-bis è inserito il seguente: "Articolo 26-ter |
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Articolo 15 - Regime tributario dei fondi pensione ai fini IVA1. Nell’articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della R |
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Articolo 16 - DecorrenzaN15 1. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche compleme |
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Articolo 17 - Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ai destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 5651. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 5 |
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Articolo 18 - Disposizioni di attuazione1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate con decreto del Mi |
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Articolo 19 - Entrata in vigoreN23 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2. Per l’adeguamento delle disposizioni del presente decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133. |
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