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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 28/02/2021, n. 36
D. Leg.vo 28/02/2021, n. 36
D. Leg.vo 28/02/2021, n. 36
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/05/2024, n. 71 (L. 29/07/2024, n. 106)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D. Leg.vo 29/08/2023, n. 120
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D. Leg.vo 05/10/2022, n. 163
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69)
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo; Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977; |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende: a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; N18 b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale; c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono; d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono; e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione; f) attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo; g) cavallo atle |
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Art. 3. - Principi e obiettivi1. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero. 2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi: a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale; |
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Art. 4. - Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello |
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Art. 5. - Invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni |
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TITOLO II - ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI |
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Capo I - ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE |
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Art. 6 - Art. 7 Omissis
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Art. 7-bis - Locali utilizzati |
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Art. 8 - Art. 12 Omissis
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Capo II - Omissis
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TITOLO III - TITOLO IV OMISSIS
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TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO |
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Capo I - Lavoro sportivo |
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Art. 25. - Art. 32 Omissis
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Art. 33. - Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1. L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. N22 2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, |
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Art. 34. - Art. 35 - Omissis
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Art. 36. - Trattamento tributario1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore agg |
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Art. 37. - Art. 38 - Omissis
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Capo II - Capo III - Omissis
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TITOLO VI - OMISSIS
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 50-bis - Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente decreto e di monitorare l’entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Di-partimento per lo sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l’Osservatorio nazionale sul lavoro sport |
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Art. 51. - Norme transitorie1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023 N15, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024 N27. N1 1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del di |
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Art. 52. - Abrogazioni1. A decorrere dal 1° luglio 2023 N15 sono abrogati: a) la legge 14 giugno 1973, n. 366; b) la legge 23 marzo 1981, n. 91; |
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