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D. Leg.vo 21/05/2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.
In vigore dal 30/07/2004.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 09/10/2008, n. 155 (L. 09/12/2008, n. 190)
- D. Leg.vo 24/03/2011, n. 48
- D.L. 23/12/2016, n. 237 (L. 17/02/2017, n. 15)
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

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Art. 1 - Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385R, e successive modificazioni;

b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

c) attività finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attività accettate a garanzia di tali operazioni; N3

c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;N4

d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorché le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie:

1) autorità pubbliche, inclusi gli organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano in tale gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei clienti, con l'esclusio

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica ai contratti di garanzia finanziaria a condizione che:

a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto;

b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della

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Art. 3. - Efficacia della garanzia finanziaria

1. L'attribuzione dei diritti previsti dal presente decreto legislativo al beneficiario della garanzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge.

1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2 è ef

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Art. 4. - Escussione del pegno

1. Al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, il creditore pignoratizio ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di procedere osservando le formalità previste nel contratto:

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Art. 5. - Potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno

1. Il creditore pignoratizio può disporre, anche mediante alienazione, delle attività finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute.

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Art. 6. - Cessione del credito o trasferimento della proprietà con funzione di garanzia

1. I contratti di garanzia finanziaria che prevedono il trasferimento della proprietà con funzione di garanzia,

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Art. 7. - Clausola di «close-out netting»

1. La clausola di «close-out netting» è valida ed ha effetto in co

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Art. 8. - Condizioni di realizzo e criteri di valutazione

1. Le condizioni di realizzo delle attività finanziarie ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni finanziarie garantite devono essere ragionevoli sotto il profilo commerciale. Detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concer

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Art. 9. - Effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria prestata, anche in conformità ad una clausola di integrazione o di sostituzione, ed il contratto relativo alla garanzia stessa non possono essere dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori soltanto in base al fatto che la prestazione della garanzia finanziaria o il sorgere dell'obbligazione finanziaria garantita siano avvenuti:

a) il

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Art. 10. - Legge regolante i diritti su strumenti finanziari in forma scritturale

1. Quando i diritti, che hanno ad oggetto o sono relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato, le modalità di trasferimento di tali diritti, nonché di costi

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Art. 11. - Abrogazioni e modifiche

1. All'articolo 87, comma 1, del testo unico della finanza, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213R, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 87, comma 2, del testo unico della finanza, il primo periodo è abrogato.

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