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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 10/05/2018
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito: « decreto legislativo n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito: « decreto legislativo n. 164 del 2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare l'art. 29; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare l'art. 7; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011(di seguito: « decreto ministeriale 5 settembre 2011»), recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»; Visto il decreto d |
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Art. 1. - Modifiche al decreto ministeriale 11 gennaio 20171. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 gennaio 2017 di cui in premessa sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento»; b) all'art. 4, comma 12, la parola «2018» è sostituita dalla seguente parola: «2019»; c) all'art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su proposta del GSE in collaborazione con ENEA ed RSE»; d) l'art. 6, comma 4, è sostituito dal seguente: «I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e di generare risparmi di energia non rinnovabile.»; e) all'art. 10, il comma 1 è sostituito dal seguente: «I certificati bianchi emessi per i progetti presentati |
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Art. 2. - Disposizioni finali ed entrata in vigore1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, sono approvate le |
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Allegato 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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