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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Acc. Conf. Stato-Regioni 07/07/2016, n. 128/CSR
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Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezionee disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del D. Lgs.n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 PREMESSO CHE: - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81R e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), all’articolo 32 detta le disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 |
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Allegato A - Accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezioneIl presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall‘articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008). Tale disposizione subordinata allo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti: 1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; 2. attestato dl frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento. Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti. Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II. 1. Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione L’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In tal caso, viene comunque precisato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i Compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione del rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: - laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007; - laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001; - laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009; - laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di Cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009. Sono, altresì validi, ai fini dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652. Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo. Nell’allegato I è riportato l’elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all‘articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008. 2. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009; c) le Università; d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; f) l’INAIL; g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; h) l’amministrazione della Difesa; i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato e livello centrale che dislocato a livello periferico: - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - Ministero della salute; - Ministero dello sviluppo economico; - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; - Formez; - SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione); l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento; m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; n) gli ordini e i collegi professionali. Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008. Nota al Punto 2, lettera l) Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009. Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva del seguenti criteri: 1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.; 2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione nei casi di sottoscrizione per mera adesione); 4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro. I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento. 3. Requisiti dei docenti I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013R, emanato in attuazione dell‘articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008. 4. Organizzazione dei corsi Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà: a) indicare II responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso; b) indicare i nominativi dei docenti; c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti; d) tenere il registro di presenza dei partecipanti; e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento. 5. Metodologia di insegnamento e apprendimento Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell’allegato IV; nell’allegato II sono riportati i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning. Le indicazioni previste nell’allegato IV sono da ritenersi valide anche per la progettazione e la realizzazione dei Corsi di aggiornamento previsti al paragrafo 9 del presente Accordo. 6. Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C. 6.1 Modulo A Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La durata complessiva e di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali. II Modulo A e propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi. È consentito l’utilizzo della modalità e-learning secondo i criteri previsti nell’allegato II del presente Accordo. Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere: - la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa; - tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; - le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze; - gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale; - i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione; - gli elementi metodologici per la valutazione del rischio. ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO A
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Allegato I - Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007): LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 Ingegneria biomedica LM-22 Ingegneria chimica LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia LM-25 Ingegneria dell'automazione LM-26 Ingegneria della sicurezza LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni |
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Allegato II - Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learningA. Requisiti e specifiche di carattere organizzativo Il soggetto formatore del corso dovrà: - essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell’allegato A; - essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management System); - garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma); - garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico). B. Requisiti e specifiche di carattere tecnico Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare: |
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Allegato III - Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle Condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale - con qualunque mezzo idoneo allo scopo - dell’avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l’esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo. Legenda crediti TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l’esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato. PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessiti di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti. FREQUENZA: si intende la necessiti di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.
A titolo esemplificativo: Un RSPP, formato con l’accordo Stato-Regioni del 26/O1/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza: - il modulo A costituisce Credito per il modulo giuridico; - deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).
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Allegato IV - Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di SSL. Compito specifico di tali soggetti e l’attuazione di quanto indicato dall’art. 33 del d.lgs. 81/2008 “individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione? L’attribuzione di tali compiti rendono in particolare il Coordinatore del servizio, l’RSPP, insieme al datore di lavoro, protagonista dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; sono infatti affidate a questa figura le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato. Si tratta, quindi, di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro. Questa figura e caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali. A queste si uniscono le competenze relazionali, quali tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali. L’RSPP, pertanto, e destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alle gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza. 2. Bisogni formativi di ASPP e RSPP Le competenze professionali del ASPP/RSPP si incentrano in sintesi su tre aree di competenza: una gestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e una relazionale strettamente integrate tra loro, per le quali si possono in sintesi indentificare i seguenti bisogni formativi: - conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell’organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi); - capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale; - capacità relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco. In particolare il modulo B dovrà essere progettato al fine di: - sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilita tecnico-professionali improntati alle norme e ai principi di sicurezza e di igiene; - evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nei vari settore produttivi al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e dell |
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Allegato V - Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzioneCORSI DI FORMAZIONE BASE - I
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