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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 11/02/2011, n. 5
Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 11/02/2011, n. 5
Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 11/02/2011, n. 5
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[Premessa] |
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Quadro giuridico degli appalti.Nell’attuale sistema economico e produttivo appare sempre più frequente il ricorso a processi di esternalizzazione in forza dei quali le imprese e i datori di lavoro affidano intere fasi del proprio ciclo produttivo a soggetti esterni. Anche il nostro ordinamento giuridico, seppure in ritardo rispetto a quanto avvenuto in altri Paesi, ha avvia |
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«Genuinità» dell’appaltoUna prima questione riguarda l’individuazione dei criteri che, sulla base della disciplina di legge, ma anche di consolidati orientamenti giurisprudenziali, consentono di considerare l’appalto lecito. Sul punto va, in primo luogo, richiamato quanto stabilisce l’art. 29 del D. Leg.vo n. 276/2003, secondo il quale: «il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa». Con riferimento agli appalti che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali, in cui la consistenza organizzativa dell’appaltatore sia esigua, riducendosi alla organizzazione del lavoro (es. servizi di facchinaggio o pulizia), il Legislatore precisa, dunque, che la genuinità dell’appalto può anche risultare da un accertamento su chi, concretamente, esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. In tal senso, pertanto, la distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro, già consolidata nelle pregressa giurisprudenza, consiste nella diversità dell’oggetto: un «fare» nell’appalto, giacché l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio, da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d’impresa; un «dare» nella somministrazione, nella quale il somministratore si limita a fornire a un |
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Appalto illecito e fraudolentoLa reazione sanzionatoria rispetto all’appalto non genuino va esaminata tendendo presente quanto già affermato nella Direttiva sui servizi ispettivi e le attività di vigilanza del 18 settembre 2008, secondo cui «obiettivo assoluto è il contrasto alla interposizione illecita e fraudolenta, mediante la verifica della sussistenza dei criteri di genuinità», valorizzando altresì le affermazioni contenute nel Piano triennale «Liberare il lavoro per liberare i lavori», adottato dal Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, in base al quale deve rit |
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Obblighi retributiviNell’ambito degli appalti rivestono particolare rilievo anche gli obblighi di carattere retributivo connessi all’utilizzazione dell’istituto. Quanto agli appalti privati, la determinazione dei trattamenti retributivi minimi da garantirsi ai lavoratori impiegati nell’appalto è affidata fermi restando il disposto dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 36 della L. n. 300/1970 e diversamente da ciò che accade in caso di somministrazione di lavoro (art. 23, comma 1, D. Leg.vo n. 276/2003) alla autonomia contrattuale collettiva, con possibili divaricazioni salariali, all’interno del medesimo appalto, tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore le cui prestazioni possano apparire astrattamente omogenee o comparabili. Va, tuttavia, ricordato ch |
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Valore degli appalti e criteri di scelta dei contraentiI profili connessi agli oneri retributivi e contributivi dell’appalto rimandano al tema della corretta determinazione del costo degli appalti pubblici, in particolar modo in tutte le ipotesi in cui i criteri di aggiudicazione sono legati a meccanismi di «ribasso» rispetto a un importo stimato dal committente. Sul punto sia il D. Leg.vo n. 81/2008 che, più specificatamente, il D. Leg.vo n. 163/2006 prevedono norme volte a salvaguardare, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti, proprio i diritti dei lavoratori coinvolti sia dal punto di vista retributivo/contributivo sia sotto il profilo della sicurezza del lavoro. Peraltro si ricorda che, sotto il profilo strettamente contributivo, l’assenza della DURC comporta già di per sé l’esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto. L’art. 86, comma 3bis, del D. Leg.vo n. 163/2006 ripreso peraltro in modo integrale dall’art. 26 del D. Leg.vo n. 81/2008 prevede infatti che «nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il |
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Regime di responsabilità solidaleAltra problematica connessa all’utilizzo dell’istituto è quella della responsabili |
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Appalti privatiNell’ambito degli appalti privati occorre, anzitutto, riferirsi all’art. 29, comma 2, del D. Leg.vo n. 276/2003 (come risultante dalle modifiche operate dall’art. 6, comma 1, del D. Leg.vo n. 251/2004 nonché dall’art. 1, comma 911, della L. n. 296/2006), secondo il quale in «caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». In proposito è opportuno evidenziare che l’art. 1, comma 911, della L. n. 296/2006 R ha elevato da 1 a 2 anni dalla cessazione dell’appalto il limite temporale entro cui i lavoratori interessati possono agire nei confronti del committente affinché questi risponda, in solido con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, dei tr |
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Appalti pubbliciIl regime della responsabilità solidale nell’ambito degli appalti pubblici trova le proprie fonti, anzitutto, nell’art. 1676 c.c. e nell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006. |
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Cessione del ramo di azienda e appaltoAncora in tema di solidarietà va ricordata la specifica previsione contenuta nell’art. 2 |
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Responsabilità solidale e attività di vigilanzaSulla base del quadro normativo esposto occorre dunque fornire indicazioni al personale ispettivo in ordine agli adempimenti da porre in essere ai fini della concreta applicazione della disciplina in materia di responsabilità |
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Certificazione del contrattoLa complessità dei rapporti che scaturiscono dalla sottoscrizione di un contratto di appalto suggeriscono, un utile ricorso all’istituto della certificazione. Va, infatti, ricordato che, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione, anche del contratto di appalto, secondo le procedure stabilite nel Titolo VIII (artt. 7584) del D. Leg.vo n. 276/2003, come illustrate dalla cit |
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La sicurezza del lavoro negli appaltiAnche con riferimento ai profili di salute e sicurezza del lavoro la disciplina normativa, contenuta |
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Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)La declinazione più puntuale delle misure di prevenzione e protezione incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto viene realizzata mediante l’elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini della eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati alla interferenza delle diverse lavorazioni. |
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La sicurezza sul lavoro negli «ambienti sospetti di inquinamento» e nei «luoghi confinati»Una problematica di particolare rilevanza legata alla sicurezza del lavoro nell’ambito degli appalti riguarda le attività che coinvolgono più imprese in contesti in cui si possono verificare condizioni ambientali pregiudizievoli per i lavoratori. Le dinamiche infortunistiche, anche recenti, evidenziano una situazione di forte criticità legata alla attività lavorativa svolta in ambienti confinati sia a causa |
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La qualificazione professionale delle impreseUna questione di fondamentale importanza per garantire «a monte» più efficaci condizioni di sicurezza nei lavori effettuati in regime di appalto o subappalto è legata alla idoneità tecnico professionale delle imprese coinvolte nelle lavorazioni. Sul punto occorre segnalare |
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Cartellino di identificazione dei lavoratori coinvolti nell’appaltoRiprendendo una specifica disposizione introdotta nel campo dell’edilizia dall’art. 36bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), l’art. 26, comma 8, del D. Leg.vo n. 81/2008 estende a tutto il personale occupato dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici coinvolte negli appalti di qualunqu |
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Infortunio sul lavoro, responsabilità del committente e profili risarcitoriAl fine di rafforzare la tutela economica dei lavoratori coinvolti nell’appalto, la disposizione di cui all’art. 26, comma 4, del D. Leg.vo n. 81/2008 prevede una responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltato |
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