Ll'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha recepito le indicazioni dettate dal Ministero del lavoro, con la Circolare 35/2010, in merito alla validità temporale del DURC nelle varie ipotesi previste con riferimento ai contartti pubblici disciplinati dal D. Leg.vo 163/2006. Con il citato documento di prassi il Ministero, facendo a sua volta seguito alle indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con la Determinazione 1/2010, ha riconosciuto, nell'ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità trimestrale del DURC, definendo inoltre l'ambito nel quale il documento emesso può essere utilizzato.
L'Inps raccomanda alle stazioni appaltanti di porre la massima attenzione nell'utilizzo del documento all'interno della medesima procedura di selezione, atteso che detto documento ha validità anche per la fase di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, a condizione che non sia trascorso un periodo superiore a tre mesi dalla sua emissione, rammentando altresì che l'elemento della validità temporale non modifica il vincolo per le stazioni appaltanti di poter utilizzare il DURC limitatamente alla motivazioni per cui è stato richiesto.
A titolo esemplificativo, il Ministero nella circolare ha precisato che un DURC richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria ovvero per lavori privati dell'edilizia, non potrà essere validamente utilizzato dalla stazione appaltante, nell'ambito di un appalto pubblico, con riferimento alla procedura in corso di svolgimento.
Per quanto riguarda altresì le fasi di stato avanzamento lavori, la previsione della validità trimestrale potrà consentire l'utilizzo del medesimo documento per l'intera fase di gestione della spesa da parte della stazione appaltante, laddove la stessa si concluda nel medesimo arco temporale.