Con la Circolare n. 35 dell'08/10/2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti indicazioni sul Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con particolare riferimento alla validità temporale dello stesso.
Facendo riferimento a quanto espresso nella Determinazione n. 1/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che ha riconosciuto una validità trimestrale al DURC nell'ambito degli appalti pubblici (in contrasto con la Circolare ministeriale n. 5 del 30/01/2008), in accordo con la recente giurisprudenza in materia, la Circolare in oggetto specifica quanto segue:
- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura;
- nell'ambito di lavori di edilizia privata, invece, il DURC può essere utilizzato, nel periodo di validità di tre mesi, ai fini dell'inizio di più lavori;
- negli appalti pubblici non si può utilizzare un DURC richiesto a fini diversi, in quanto le operazioni di verifica si differenziano in relazione alle finalità per cui è emesso il DURC;
- hanno validità trimestrale anche i DURC rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori.
Si ricorda infine che il DURC, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24/10/2007, ha validità mensile se rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi.