FAST FIND : GP8438

Sent.C. Stato 17/12/2008, n. 6275

51632 51632
1. Appalti LSF - Gara - Aggiudicazione - Aggiudicazione separata dalla stipulazione del contratto ex art. 11 COD. LSF.
1. Nel procedimento di formazione dei contratti della pubblica amministrazione l’attuale tendenza [scolpita dall’art.11 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 06/163)] è quella di separare l’aggiudicazione dell’appalto dalla stipulazione del contratto. Anche laddove il procedimento segue modelli che ancora ammettono la contestualità dei due atti, è facoltà della P.A. tenerli distinti. In particolare, se è vero che l’art. 16, comma 4 del R.D. 1923/2440 (legge di contabilità di Stato) prevede che in caso di asta pubblica o di licitazione privata «il verbale di aggiudicazione equivale, ad ogni effetto di legge, a contratto», la prassi, sia amministrativa che giurisprudenziale, ha superato questo principio, riconoscendo alla norma natura derogabile, facendo leva sull’art. 89 del R.D. 1924/827 (Regolamento di contabilità di Stato), secondo cui va inviato agli interessati, prima dell’aggiudicazione, uno schema negoziale contenente condizioni generali e speciali, non escluse quelle relative al quando dell’insorgere del vincolo, che dunque può essere diacronicamente posticipato rispetto all’aggiudicazione.

1n. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 R (Nuove disposizioni sull’ amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) - Art. 16, c. 4 - I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto. R.D. 23 maggio 1924 n. 827 R (Regolamento per l’ amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) - Art. 89 - Si procede alla licitazione privata: - b) mediante l’ invio, alle persone che si presumono idonee per l’ oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l’ oggetto dell’appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e con l’ offerta del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l’ appalto o con la indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall’ amministrazione. (Omissis)
[R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 16, c.4 (1n) R; R.D 23 maggio 1924 n. 827, art. 89, c.1, lett. b) (1n) R; COD. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 11] R

Dalla redazione