Sent.C. Stato 15/01/2008, n. 36 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 15/01/2008, n. 36

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1. Appalti LSF - Gara - Documentazione - Dichiarazione di inesistenza procedimenti penali in corso e sentenze di condanna - Obbligo dei soggetti vicari (institori) 2. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Impresa riconducibile al progettista dell’opera - Divieto ex art. 17, c. 9 L. 94/109
1. Nelle gare di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’obbligo di presentare dichiarazione di inesistenza di procedimenti penali in corso o di sentenza di condanna penale sussiste anche da parte dei soggetti vicari (nella specie, il vicepresidente della società concorrente), titolari di poteri di rappresentanza, e degli institori ex art. 2203 Cod. civ. 2. L’art. 17, L. 94/109 - secondo cui non possono partecipare alle gare d’appalto o concessioni di lavori pubblici o agli eventuali subappalti o cottimi, coloro che per quei lavori hanno svolto attività di progettazione - non si applica qualora manchino indizi seri, precisi e concordanti che il concorrente (o il soggetto a questi collegato) abbia avuto una parte notevole nell’indirizzo delle scelte della P.A. o da questa abbia ricevuto informazioni riservate tali da pregiudicare la concorrenza.

1. Ved. C. Stato V 20 settembre 2005 n. 4856; [R=WCS20S054856]ed anche Cass. 19 febbraio 1993 n. 2020.[R=W19F932020] 2. Ved. C. giust. C.E. 3 marzo 2005, C-21/03 e C-34/03. 2c. All’art. 17, c. 9 della L. 94/109 corrisponde la norma vigente dell’art. 90, c. 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove».
[Cod. civ. artt. 2203 e 2209; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 75;R D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, art. 17; RD.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 38, c. 1 lett. b)]R [L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17, c. 9 (2c)]R

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