La questione sottoposta con la presente istanza di parere è stata recentemente affrontata da questa Autorità con una pronuncia innovativa (cfr.: parere n. 20 del 12 febbraio 2009 ) nella quale, da un lato, è stato ribadito che la deliberazione dell’Autorità del 28 gennaio 2008, all’articolo 3, prevede espressamente che gli operatori economici “sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione”, e che “la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara”, da cui discende che il versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità ai fini della partecipazione alle gare ed è stato altresì ricordato che nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di soggetti pubblici e privati”, pubblicate sul sito dell’Autorità, sono indicate le modalità di pagamento della contribuzione (versamento on-line e sul conto corrente postale) ed è previsto che, qualora il versamento non venga effettuato attravers