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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/02/2008, n. 6

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Varianti finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità di cui all'art. 25, L. 109/1994 - Variante in corso d’opera adottata a causa di un grave errore nell’esecuzione dell’opera imputabile esclusivamente all’affidatario dei lavori - Inconfigurabilità.

1. Non è conforme all’art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 e s.m., non rientrando in nessuna delle ipotesi ivi contemplate, la variante in corso d’opera adottata a causa di un grave errore nell’esecuzione dell’opera imputabile esclusivamente all’affidatario dei lavori, né può essere invocata la suindicata disposizione ai fini di una modifica sostanziale al progetto esecutivo e con essa alle condizioni contrattuali, per l’esecuzione di opere del tutto estranee al disegno iniziale. L’art. 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ammette, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione appaltante, le varianti finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali della medesima e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Il valore di tali varianti non può, comunque, superare il 5% dell’importo dell’originario contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
2. L’art. 10 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (capitolato generale d’appalto) impone all’appaltatore l’obbligo di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza poter vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
 

Dalla redazione