Dalla ricostruzione dei fatti e dalla loro cronologia emerge chiaramente che i nove concorrenti esclusi per aver versato il contributo ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266R in misura inferiore al dovuto hanno confidato nell’attendibilità della prescrizione di cui al punto III.1.1 del bando, che quantifica espressamente tale contributo in € 70, ritenendo preminente la lex specialis rispetto ad altre fonti che avrebbero condotto ad una diversa determinazione del contributo stesso.
Deve dunque ritenersi che il legittimo affidamento ingenerato dall’erronea clausola del bando, successivamente oggetto di errata corrige, comporti necessariamente la scusabilità dell’errore dei concorrenti esclusi per tale motivo.
Peraltro, il disciplinare di gara, al punto 15, non prevede quale causa di esclusione il pagamento parziale del contributo, be