La questione controversa oggetto di esame concerne la legittimità del provvedimento di esclusione della ditta CA.RA.DI Costruzioni S.r.l., disposto dal Comune di Racalmuto per avere allegato l’originale della ricevuta del versamento del contributo all’Autorità all’offerta economica e la fotocopia di tale ricevuta all’istanza di partecipazione.
Tale esclusione, tuttavia, non pare legittima in quanto dall’esame degli atti di gara emerge con evidenza la equivocità della lex specialis; infatti, se è vero che il disciplinare di gara, al punto 8), richiedeva a pena di esclusione che nella busta A dovesse essere contenuta la documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza, i punti 8)1 e 8)2 dello stesso disciplinare richiedevano che la ricevuta del versamento o lo scontrino rilasciato dal punto vendita abilitato al pagamento di bollette e bollettini, fossero allegati “in originale all’offerta”.
Deve dunque ritenersi che il legittimo affidamento ingenerato dall’equivocità del disciplinare di gara che in un punto richiede l’allegazione della prova del versamento all’istanza di partecipazione e in altro punto prescrive invece che la stessa vada allegata all’offerta, renda illegittima l’esclusione del concorrente.