La questione controversa oggetto del presente esame concerne l’operato della Stazione Appaltante relativamente alla esclusione della società istante per non aver effettuato il pagamento del contributo a favore dell’Autorità secondo le modalità indicate dal Disciplinare di gara.
Al riguardo si osserva che il pagamento del contributo in oggetto è dovuto ai fini dell’ammissione alla gara in ossequio all’art.1, comma 67, legge n. 266/2005R che ha stabilito “l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta”. L’omesso versamento costituisce quindi causa di esclusione (o di non ammissione) prevista direttamente dalla legge e, come tale, ribadita dall’Autorità, nella deliberazione del 3 novembre 2010 che disciplina nel dettaglio l’ammontare del contributo e le relative modalità di riscossione per l’anno 2011.
Di contro, la predetta norma legislativa non dispone, a pena di esclusione, alcun onere formale o procedurale circa i tempi e le modalità di prova dell’avvenuto pagamento, né un simile onere si rinviene nella citata deliberazione dell’Autorità del 3 novembre 2010, che all’art. 5 prevede l’esclusione solo in caso di mancata dimostrazione del