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Sent. C. Stato 08/02/2011, n. 846

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1. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Per mancanza requisiti richiesti - Ex art. 38, D.Lgs. 06/163 - 2. Appalti LSF - Gara - Offerte - Correzioni e integrazioni - Nel corso del procedimento - Esclusione - Per prevalente esigenza di par condicio
1. Il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 38, c. 1 ricollega l’esclusione dalla gara d’appalto LSF al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il c. 2 non prevede analoga sanzione per l’ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione. Da ciò discende che solo la sussistenza, in concreto, delle tassative cause di esclusione previste dall’art. 38 comporta, ope legis, l’automatico effetto espulsivo a meno che la legge di gara non riconnetta espressamente tale sanzione ad apposite indicazioni o a dichiarazioni dei soggetti specificamente individuati. 2. Le offerte dei partecipanti a gare d’appalto LSF non possono essere modificate o integrate nel corso della procedura di gara e la Commissione di valutazione non dispone di alcun margine di discrezionalità in ordine alla richiesta di correzioni o integrazioni, ma, in caso riscontri mancanze, deve procedere alla esclusione. In questi casi il principio del favor participationis non può essere esteso al punto di richiedere una integrazione o correzione dell’offerta per consentire la partecipazione di un soggetto ed evitarne l’esclusione, dovendosi considerare prevalenti le esigenze di par condicio tra i concorrenti, rispetto alle quali risulta in contrasto qualunque integrazione postuma.

1. Conf. C. Stato IV 22 febbraio 2010 n. 1017.[R=WCS22F101017] 2. Conf. C. Stato V 14 settembre 2010 n. 6687 R
(D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 38, c. 1 e 2)R

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