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Sent. C. Stato 10/09/2010, n. 6546

1248369 1248369
1. Appalti LSF - Gara - A.T.I. - Procedimento - Modifica della composizione - Divieto - Limiti
1. Ai sensi dell’art. 13, c. 1 bis, L. 11 febbraio 1994 n. 109 a cui corrisponde oggi l’art. 37, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel corso di una gara d’appalto LSF, fra la presentazione delle offerte e l’aggiudicazione, è vietata l’aggiunta o la sostituzione di imprese componenti dell’A.T.I. o Consorzio, ma è ammesso il recesso di una o più di esse, a condizione che le rimanenti possiedano da sole i requisiti di ammissione alla gara e che il recesso avvenga non per eludere la legge, ma per esigenze organizzative proprie dell’A.T.I. o Consorzio.

1. Conf. C. Stato VI 16 febbraio 2010 n. 842.[R=WCS16F10842] 1n. All’art. 13, c. 5 bis, L. 94/109 corrisponde l’art. 37, c.9, Cod. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13, c. 5 bis; D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37)R

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