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Sent. C. Giustizia UE 10/11/2022, n. C-486/21

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Rinvio pregiudiziale - Sistema pubblico di noleggio e uso condiviso di autoveicoli elettrici - Distinzione tra le nozioni di «concessioni di servizi» e di «appalti pubblici di forniture» - Direttiva 2014/23/UE - Articolo 5, punto 1, lettera b) - Articolo 20, paragrafo 4 - Nozione di «contratti misti» - Articolo 8 - Determinazione del valore di una concessione di servizi - Criteri - Articolo 27 - Articolo 38 - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 2, paragrafo 1, punti 5 e 8 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 - Allegato XXI - Possibilità di imporre una condizione relativa alla registrazione di una particolare attività professionale in forza del diritto nazionale - Impossibilità di imporre tale condizione a tutti i membri di un’associazione temporanea di imprese - Regolamento (CE) n. 2195/2002 - Articolo 1, paragrafo 1 - Obbligo di fare esclusivo riferimento al «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» nei documenti della concessione - Regolamento (CE) n. 1893/2006 - Articolo 1, paragrafo 2 - Impossibilità di fare riferimento alla classificazione «NACE Rev. 2» nei documenti della concessione.

1) L’articolo 5, punto 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2019/1827 della Commissione, del 30 ottobre 2019, deve essere interpretato nel senso che costituisce una «concessione di servizi» l’operazione mediante la quale un’amministrazione aggiudicatrice intende affidare la creazione e la gestione di un servizio di noleggio e condivisione di veicoli elettrici a un operatore economico il cui contributo finanziario sia prevalentemente destinato all’acquisto di tali veicoli, e nella quale gli introiti di detto operatore economico proverranno principalmente dalle tariffe pagate dagli utenti del servizio in parola, dal momento che caratteristiche del genere sono tali da dimostrare che il rischio legato alla gestione dei servizi oggetto della concessione è stato trasferito a detto operatore economico.

2) L’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, deve essere interpretato nel senso che per stabilire se sia raggiunta la soglia di applicabilità di tale direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice deve stimare il «fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)]», tenendo conto delle tariffe che gli utenti pagheranno al concessionario, nonché dei contributi e dei costi che l’amministrazione aggiudicatrice sosterrà. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può anche ritenere che la soglia prevista per l’applicazione della direttiva 2014/23, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, sia raggiunta quando gli investimenti e i costi che il concessionario deve sostenere, individualmente o unitamente all’amministrazione aggiudicatrice, per l’intero periodo di applicazione del contratto di concessione superano manifestamente tale soglia di applicabilità.

3) L’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, in combinato disposto con l’allegato V, punto 7, lettera b), e con il considerando 4 di tale direttiva, nonché con l’articolo 4 e con l’allegato XXI, punto III.1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011, deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può esigere, a titolo di criteri di selezione e di valutazione qualitativa dei candidati, che gli operatori economici siano iscritti nel registro commerciale o nell’albo professionale, purché un operatore economico possa avvalersi della sua iscrizione in un analogo registro nello Stato membro in cui è stabilito.

4) L’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, in combinato disposto con l’articolo 27 di tale direttiva e con l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’amministrazione aggiudicatrice, la quale imponga agli operatori economici l’iscrizione nel registro commerciale o nell’albo professionale di uno Stato membro dell’Unione europea, faccia riferimento non già al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) costituito da codici CPV, bensì alla classificazione NACE Rev. 2, quale stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici.

5) L’articolo 38, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23/UE, come modificata dal regolamento delegato 2019/1827, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un’associazione temporanea di imprese sia iscritto, in uno Stato membro, nel registro commerciale o nell’albo professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri.

Dalla redazione